Il Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che riallinea la normativa nazionale alle ipotesi di reverse charge (o inversione contabile: in cui l'Iva è applicata ad opera dell'acquirente) ammesse dalla legislazione europea.
Il provvedimento approvato, in dettaglio, stabilisce di eliminare dall’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972, perché già cassate da Bruxelles, le ipotesi di reverse charge relative ai materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d) e le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lettera d-quinqies). Inoltre, ha limitato l’operatività del reverse charge per quanto riguarda i telefoni cellulari, eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori (lettera b).
Infine, ha esteso, integrando la lettera c), comma 6 dell’articolo 17, le ipotesi collegate all'informatica:
il meccanismo del reverse charge si applica alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Le nuove ipotesi previste dalla lettera c) diverranno operative solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione.
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