Nell’ottica di un’economia circolare l’utilizzo di aggregati riciclati provenienti dal settore della costruzione e demolizione, in alternativa a quelli naturali, comporta dei grossi vantaggi economici per le imprese oltre che ambientali per la collettività.
I rifiuti inerti da costruzione e demolizione selettiva
I rifiuti inerti da costruzione e demolizione selettiva possono essere infatti ricondotti a nuova vita. p
I manufatti devono essere sottoposti a operazioni di decontaminazione/bonifica volte alla rimozione di:
- materiali contenenti amianto,
- apparecchiature contenenti/contaminate da policlorobifenili,
- guaine bituminose,
- materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi,
- altri materiali contaminati o contenenti sostanze pericolose.
Con l’utilizzo di questi aggregati riciclati si garantiscono un risparmio sui costi dello smaltimento dei rifiuti e un risparmio sull’acquisto della materia prima, che negli ultimi periodi ha avuto profondi aumenti dei costi.
Per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto occorre rivolgersi a imprese autorizzate.
Se smaltiti direttamente occorre invece iscriversi all’Albo Gestori Ambientali. In questo caso si identificano correttamente i rifiuti tramite appositi formulari (FIR) in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato.
In ambito ambientale si garantisce così una significativa riduzione dell’impatto, considerando che questa tipologia di rifiuto costituisce in Europa quella maggiormente prodotta.
È il decreto legislativo 116/2020 a prevedere la tipologia di rifiuti da costruzione e demolizione che, modificando la parte IV del Codice ambientale, li ha assimilati ai rifiuti di cemento, ferro e acciaio.
Il concetto di End of Waste
Tale normativa recepisce il concetto di End of Waste, nato in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE e successivi aggiornamenti. Essa disciplina che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e riciclaggio e preparato per il riutilizzo rispettando determinati standard.
Il 14 marzo scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento del Ministero della Transizione Ecologica a cui abbiamo contribuito anche noi in questi due anni.
Lo schema di DM rimarrà aperto a eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti recuperati, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Nell’Allegato 1 (in fondo alla notizia) sono indicati i criteri di conformità che permettono di identificare i prodotti come “aggregato recuperato“.
L’Allegato 2 (in fondo alla notizia) elenca in via esclusiva gli scopi specifici per cui l’aggregato recuperato possa essere invece utilizzato.
Sostenibilità ambientale
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