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Rifiuti da costruzione e demolizione: la cessazione della qualifica di rifiuto e il riutilizzo come materia prima

23 Maggio 2022 Stampa

Nell’ottica di un’economia circolare l’utilizzo di aggregati riciclati provenienti dal settore della costruzione e demolizione, in alternativa a quelli naturali, comporta dei grossi vantaggi economici per le imprese oltre che ambientali per la collettività.

I rifiuti inerti da costruzione e demolizione selettiva

I rifiuti inerti da costruzione e demolizione selettiva possono essere infatti ricondotti a nuova vita. p

I manufatti devono essere sottoposti a operazioni di decontaminazione/bonifica volte alla rimozione di:

  • materiali contenenti amianto,
  • apparecchiature contenenti/contaminate da policlorobifenili,
  • guaine bituminose,
  • materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi,
  • altri materiali contaminati o contenenti sostanze pericolose.

Con l’utilizzo di questi aggregati riciclati si garantiscono un risparmio sui costi dello smaltimento dei rifiuti e un risparmio sull’acquisto della materia prima, che negli ultimi periodi ha avuto profondi aumenti dei costi.

Per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto occorre rivolgersi a imprese autorizzate.

Se smaltiti direttamente occorre invece iscriversi all’Albo Gestori Ambientali. In questo caso si identificano correttamente i rifiuti tramite appositi formulari (FIR) in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato.

In ambito ambientale si garantisce così una significativa riduzione dell’impatto, considerando che questa tipologia di rifiuto costituisce in Europa quella maggiormente prodotta.

È il decreto legislativo 116/2020 a prevedere la tipologia di rifiuti da costruzione e demolizione che, modificando la parte IV del Codice ambientale, li ha assimilati ai rifiuti di cemento, ferro e acciaio.

Il concetto di End of Waste

Tale normativa recepisce il concetto di End of Waste, nato in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE e successivi aggiornamenti. Essa disciplina che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e riciclaggio e preparato per il riutilizzo rispettando determinati standard.

Il 14 marzo scorso è stato inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento del Ministero della Transizione Ecologica a cui abbiamo contribuito anche noi in questi due anni.

Lo schema di DM rimarrà aperto a eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti recuperati, cessano di essere qualificati come rifiuti.

Nell’Allegato 1 (in fondo alla notizia) sono indicati i criteri di conformità che permettono di identificare i prodotti come “aggregato recuperato“.
L’Allegato 2 (in fondo alla notizia) elenca in via esclusiva gli scopi specifici per cui l’aggregato recuperato possa essere invece utilizzato.

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