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Rifiuti inerti: decreto End of Waste

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7 Novembre 2022 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal Ministero della Transizione Ecologica, il decreto n. 152 del 27 settembre 2022 che entrerà in vigore il 4 novembre 2022.

Il decreto che prende il nome di End of Waste (fine degli sprechi), contiene un regolamento che stabilisce i criteri secondo cui i rifiuti inerti di origine minerale o derivanti da attività di costruzione e di demolizione sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.

Nello specifico i rifiuti inerti verranno qualificati come aggregato recuperato unicamente se il produttore (il gestore dell’impianto autorizzato) rispetta specifiche procedure elencate nell’allegato 1 di tale decreto.

Sintesi delle procedure da rispettare

  • procedure per la verifiche sui rifiuti in ingresso (verifica documentale e controllo visivo);
  • procedura idonea a garantire lo stoccaggio separato dei rifiuti non conformi;
  • procedura per garantire la movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato da partedi personale con formazione e aggiornamento biennale;
  • procedura per il trattamento e il recupero dei rifiuti in singoli lotti tracciabili;
  • rispetto dei requisiti di qualità dell’aggregato recuperato.

Obblighi per il gestore del’impianto di rifiuto

Il decreto obbliga il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato a:

  • compiere la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • effettuare la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto delle procedure per la trasformazione di ciascun lotto di rifiuto in aggregato recuperato (Allegato 3 del decreto) da trasmettere all’autorità competente e al’ARPA territorialmente competente;
  • conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:
    • una copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo;
    • un campione di aggregato recuperato prelevato, conforme alla norma UNI 10802;
  • applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata per dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento.

Ambiti di utilizzo dell’aggregato recuperato

L’aggregato recuperato potrà essere utilizzato per le seguenti attività:

  • realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo drenante;
  • confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)

Periodo transitorio

Per agevolare l’adeguamento alle nuove disposizioni, è previsto un periodo transitorio di 180 giorni (a partire dal 4 novembre 2022) per permettere ai produttori di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs n. 152/2006 indicando la quantità massima recuperabile.

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