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Rifiuti urbani: l’Emilia Romagna sposta al 31 marzo l’obbligo di comunicazione ai comuni

4 Gennaio 2021 Stampa

La legge regionale n.11, approvata lo scorso 29 dicembre 2020, stabilisce (vedi art.14 ndr.) che le utenze non domestiche, le imprese, che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico (art.238 D.lgs 152/2006) devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico, entro il 30 settembre di ciascun anno.

L’eccezione per il 2021

Tuttavia per il 2021 la comunicazione è obbligatoria entro il 31 marzo (art.15)

Cosa comporta la comunicazione

Nella comunicazione, valida a decorrere dall’anno successivo, è necessario indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende “esercitare tale opzione”. 

Alla comunicazione da inviare al comune deve essere allegata anche la documentazione che comprova l’esistenza di un accordo contrattuale con la società che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. 

Le imprese che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione dalla sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. 

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