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Riordino attività funebre, nuova Direttiva Regionale

23 Febbraio 2022 Stampa

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la direttiva in merito al riordino dell’attività funebre con effetti in vigore il 1° marzo 2022, fatta eccezione per la procedura di accreditamento (di seguito descritta) che dovrà essere conclusa entro 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

Esercizio dell’attività funebre

Per l’esercizio dell’attività funebre è necessaria la presentazione della Scia al comune in cui ha sede principale l’impresa. L’apertura di sedi secondarie per la trattazione degli affari richiede la presentazione di una Scia al comune territorialmente competente.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre

L’attività funebre è un servizio che deve comprendere e assicurare in forma congiunta le seguenti prestazioni:
• disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
• fornitura di casse mortuarie e altri articolo funebri in occasione di un funerale;
• trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
L’autorizzazione di impresa funebre è concessa dal Comune solamente alle imprese che intendono svolgere (con carattere di permanenza e continuità) le tre attività di cui sopra e che sono in possesso dei requisiti in seguito riportati. I soggetti che intendono svolgere solo una delle tre attività (es. trasporto funebre) non possono essere autorizzati come impresa funebre e pertanto non risultano abilitati a svolgere funerali.

Requisiti strutturali e dotazioni

Possesso di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi che sia ad uso esclusivo e possa garantire la riservatezza dei clienti.
Possesso di almeno un’auto funebre idonea e di almeno un’adeguata autorimessa.

Personale


Ogni impresa, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, deve disporre di un responsabile della conduzione dell’attività in possesso dei requisiti formativi previsti alla Parte 5 Allegato 1 della Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 156/2005. Sostanzialmente si tratta di
una formazione teorica base della durata minima di 24 ore, seguita da una formazione teorica specialistica della durata minima di 16 ore.
Per ogni eventuale sede secondaria, deve essere identificato un addetto alla trattazione degli affari, diverso da quello impiegato per la sede principale o per le altre sedi secondarie, in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell’attività.
L’impresa che esercita l’attività funebre deve disporre di almeno 4 operatori funebri (o necrofori) in possesso dei requisiti formativi (formazione teorica base della durata minima di 24 ore). Qualora il responsabile della conduzione dell’attività intervenga nelle attività operative, può essere computato tra
gli operatori funebri (o necrofori) al fine di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti.
Delle figure di cui sopra, l’impresa deve assicurarsi la disponibilità in maniera continuativa e permanente secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa.

Aggregazioni di imprese funebri


I requisiti tecnico – organizzativi per lo svolgimento dell’attività funebre (vedi paragrafi 2.6 e 2.7 della Delibera n. 172/2022) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l’espletamento dell’attività funebre, sia dall’impresa funebre in forma singola, che in forma associata (ad esclusione dell’Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di rete). Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall’impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale/principale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere.
Le imprese che intendano garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l’attività funebre, devono possedere la disponibilità autonoma (senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni) di almeno 8 operatori regolarmente formati, impiegati con regolare
contratto di lavoro, e 2 auto funebri. Tali dotazioni minime sono sufficienti fino a 4 contratti rapporti societari/associativi. Ogni ulteriore contratto/rapporto societario/associativo, stipulato con imprese funebri, oltre il quarto contratto, determina l’incremento del requisito organizzativo del personale nella misura di una unità di personale impiegata con rapporto di lavoro. Ogni 3 contratti stipulati con imprese funebri si determina l’incremento di un’auto funebre.

Contesti territoriali svantaggiati

Le imprese funebri operanti all’interno di contesti territoriali svantaggiati, previa valutazione positiva da parte del Comune, possono dimostrare il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità (es. accordi o altre forme contrattuali con imprese funebri già in esercizio).
Tale facoltà è ammissibile esclusivamente per garantire la continuità del servizio in un determinato territorio e pertanto non abilità l’impresa ad operare indistintamente su tutto il territorio regionale.

Accreditamento delle imprese funebri

Al fine di rafforzare il contrasto alla corruzione, la normativa sul riordino dell’attività funebre introduce una procedura di accreditamento per le imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private accreditate, e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate. Ciò consentirà di identificare in maniera tracciabile le imprese e gli operatori funebri che accedono alle camere mortuarie per eseguire le funzioni di loro competenza.
Le imprese dovranno accreditarsi, entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, attraverso l’inserimento dei dati previsti nell’apposito portale CAMER che è accessibile dal portale E-R Salute tramite SPID, CIE o CNS del titolare o legale rappresentante.

Per accedere alle camere mortuarie delle strutture e per operarvi, gli operatori funebri dovranno essere in possesso del mandato dei familiari del defunto, timbrare – con un apposito badge – l’ingresso e le uscite dai locali sanitari.
Gli addetti dell’impresa non possono svolgere attività attinenti il funerale al di fuori delle camere mortuarie e degli spazi e dei locali di servizio annesse, puntualmente individuati dalle strutture sanitarie.
Sono le stesse strutture a regolare lo svolgimento dell’attività degli addetti dell’impresa provvedendo all’individuazione di apposite fasce orarie in cui è concesso l’accesso.
I nominativi delle imprese funebri accreditate saranno resi disponibili sul sito della Regione, nel portale Salute.

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