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Rischio da incidente stradale in occasione di lavoro

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30 Maggio 2018 Stampa

Rischio da incidente stradale in occasione di lavoro

Premessa

Incidenti stradali ed infortuni sul lavoro sono eventi collegati tra loro molto più di quanto si creda, anche se la statistica li classifica in maniera distinta. Un fenomeno che, nonostante le dimensioni (oltre la metà dei lavoratori muore sulla strada) passa sotto silenzio e che nell’impegno attuato da imprenditori e sindacati nel ridurre il numero complessivo degli infortuni sul lavoro, trova uno spazio di attenzione ancora troppo basso. Si è fatto tanto in azienda per ridurre i rischi sul posto di lavoro, basta guardare all’evoluzione che hanno avuto i macchinari ecc., ma ci si è preoccupati poco del lavoratore che esce dai cancelli dell’impresa o dalla porta dell’ufficio e si mette alla guida di un veicolo (moto, auto, furgone, camion). La sola patente di guida di cui è dotato il lavoratore non è sufficiente per garantirlo dal pericolo.

Serve soprattutto la stesura di un documento di valutazione dei rischi dove il fattore strada sia preso in considerazione per capire dove si possano trovare i problemi e le possibili azioni d’intervento. Vanno analizzati quelli che possono essere i determinanti dell’incidentalità.

Ciò vale non solo per le aziende che svolgono la loro attività prevalentemente su strada, come le imprese di trasporto, ma anche per quelle ad elevata intensità di spostamenti, basti pensare alle imprese del terziario, dove il lavoro non è unicamente stanziale ma è mobile con contatti frequenti con i propri clienti. Proprio il settore dei servizi, dopo i trasporti, evidenzia il maggior numero di infortuni sulla strada.

I riferimenti normativi e le linee guida

Alcuni degli elementi che determinano il rischio stradale sono regolati da specifiche norme di legge, come ad esempio:

– il divieto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti (Codice della Strada, artt. 186 e 187);
– il rispetto dei limiti di velocità (Codice della Strada, artt. 141 e 142);
– il divieto di uso del cellulare alla guida (a meno di usare dispositivi in viva voce – Codice della Strada, art. 173);
– il rispetto dei tempi di guida e di riposo (Regolamento CE 561/2006¸ D. Lgs. n. 234/2007);
– le nuove norme per il rilascio delle patenti di guida (Decreto del 22/12/2015, concernente anche la sindrome delle apnee ostruttive del sonno – OSAS);
– l’effettuazione periodica delle revisioni (Codice della Strada, art. 80).

Per quanto riguarda i fattori di rischio non regolati da norme di legge occorre invece effettuare una specifica valutazione a cura del datore di lavoro, con riferimento alle singole mansioni individuate nell’organizzazione aziendale, ed adottare conseguentemente opportune misure di prevenzione. Esistono varie linee guida sulla materia, redatte da organismi nazionali o internazionali.

Tempi di guida e tempi di lavoro

Le norme sull’orario di guida e di riposo per gli autotrasportatori che guidano mezzi superiori alle 3,5 tonnellate nel trasporto di merci e mezzi per il trasporto passeggeri atti al trasporto di più di 9 passeggeri (compreso il conducente) sono di origine comunitaria e comunque risultano piuttosto complesse. La distinzione fondamentale riguarda due concetti in parte differenti, ma entrambi applicabili all’ipotesi in esame: orario di guida e orario di lavoro. Le norme di riferimento sono le seguenti:

– Regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di merci e persone su strada (il Regolamento è direttamente applicabile in Italia, senza necessità di norma nazionale di attuazione);
– Direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, recepita nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 234/2007.

In estrema sintesi, per «periodo di guida» si intende: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore giornaliere (10 ore non più di due volte a settimana), ed inoltre non può superare le 56 ore settimanali (per un massimo di 90 ore ogni due settimane). Operano anche le interruzioni obbligatorie (ogni 4h 30 min.) e i riposi obbligatori. Invece, per «orario di lavoro» si intende: ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, esercita le sue funzioni o attività. La durata dell’orario di lavoro non può eccedere le 60 ore settimanali, comprese le ore di guida, mentre la durata media settimanale non può eccedere le 48 ore settimanali medie su un periodo di 4 mesi (elevabili a 6 mesi). Inoltre operano norme che obbligano a un riposo intermedio dopo massimo 6 ore di lavoro, oltre a norme in materia di durata massima dell’orario di lavoro notturno (massimo 10 ore di lavoro ogni 24 ore, quando si lavorino almeno 4 ore tra le ore 00.00 e le ore 07.00). Si comprende, quindi, che il concetto di orario di lavoro è molto più ampio di quello di tempo di guida, e che quest’ultimo sia dunque ricompreso nel primo, senza però esaurirne la portata. E’ quindi possibile non superare i limiti di guida, pur violando le norme sull’orario di lavoro.

La valutazione del rischio stradale

Per caratterizzare il rischio stradale sul lavoro è utile ragionare, come è prassi in tema di sicurezza sul lavoro, in termini di probabilità e gravità degli infortuni, per poter intervenire sulla prima con misure di prevenzione e sulla seconda con misure di protezione. Con riferimento alla gravità, sappiamo bene che le conseguenze degli incidenti possono essere anche mortali.

Le misure di protezione previste a bordo dei veicoli (cinture di sicurezza, airbag, ecc), pur riducendo notevolmente i danni in caso di incidente, ma non costituiscono in nessun caso garanzia assoluta di incolumità. Il valore della gravità potenziale (o del “danno”) associato agli infortuni stradali, dunque, resta inevitabilmente alto, anche in presenza delle varie misure di protezione – oltretutto spesso obbligatorie – collocate a bordo dei veicoli.

In termini di probabilità, e considerando l’ambito lavorativo, occorre tener presente che una corretta valutazione aziendale del rischio stradale deve tener conto delle varie mansioni dei lavoratori, analizzando il rischio per ognuna di esse e ragionando sulle singole circostanze che possono influenzarlo.

In prima battuta, per una data mansione, suggerisco di considerare il rischio stradale non trascurabile se ricorre almeno una delle seguenti situazioni:

1) La mansione prevede che il lavoratore passi alla guida una parte preponderante del suo tempo di lavoro. In questo caso, infatti, aumenta il “rischio passivo”, cioè quello a cui è esposto ciascuno per il solo fatto di trovarsi su strada (es. a causa dell’insorgenza della stanchezza), anche in assenza di ulteriori “fattori peggiorativi”.

2) La mansione prevede l’uso di veicoli diversi dall’automobile con utilizzo esclusivo da parte del lavoratore (es. mezzi per il trasporto di merci o persone, veicoli speciali o di servizio, uso di automezzi condivisi ecc.). In questo caso il rischio è dovuto alla maggiore difficoltà del compito, richiesto dall’uso di un veicolo complesso o non abitualmente utilizzato.

3) La mansione prevede l’effettuazione di altri compiti oltre alla guida (es. ispezioni visive, comunicazioni telefoniche, ecc.). In questo caso l’aumento del rischio è legato alla distrazione derivante dall’effettuazione di compiti ulteriori oltre alla sola guida.

4) La mansione non consente di avere flessibilità nella pianificazione degli spostamenti (es. per definire adeguatamente tempi di percorrenza, percorsi, rinvii per condizioni avverse, ecc.). In questo caso il rischio può insorgere a causa della fretta, dello scarso riposo o di avverse condizioni ambientali (meteo o traffico).

5) La mansione prevede il lavoro a piedi su strade aperte al traffico (es. per attività di ispezione, raccolta rifiuti, ecc.)

Cosa devono verificare il Datore di lavoro e l’RSPP

Come detto, gli infortuni sul lavoro “alla guida”, o comunque su strada, possono avere diverse cause, ed occorre dunque indagare sui “determinanti causali” degli stessi infortuni per poterli prevenire. Dal punto di vista del Datore di lavoro e del suo RSPP, varie lacune possono annidarsi nel sistema organizzativo aziendale. Riassumiamo di seguito le principali, con riferimento alle aree tematiche “guidatore”, “veicolo” e “spostamento” (componenti su cui, come detto, l’azienda può intervenire), che vanno analizzate nel dettaglio per ogni gruppo omogeneo di lavoratori, attraverso una specifica check list per la valutazione del rischio stradale.

COMPONENTE “UOMO”

– Competenza – I guidatori sono competenti ed in grado di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro per essi stessi e per le altre persone?

– Addestramento – I guidatori sono addestrati in modo appropriato?

– Condizioni fisiche – I guidatori sono in condizioni fisiche adeguate per guidare in sicurezza e non mettere essi stessi o altri in condizioni di rischio?

COMPONENTE “VEICOLO”

– Adeguatezza – I veicoli sono adatti per l’uso a cui sono destinati?

– Condizioni – I veicoli sono mantenuti in condizioni di sicurezza adeguate?

– Equipaggiamenti di sicurezza – Gli equipaggiamenti sono correttamente conservati e gestiti?

– Informazioni critiche per la sicurezza – I guidatori hanno accesso alle informazioni che li aiutano a ridurre i rischi?

– Ergonomia – Salute e sicurezza dei guidatori sono messe a rischio da posizioni di guida scorrette o da postura inappropriata?

COMPONENTE “SPOSTAMENTO”

– I percorsi – Si esegue una pianificazione completa dei percorsi?

– La programmazione – Si programmano gli spostamenti in modo realistico?

– Il tempo – Si è sicuri che il tempo stimato sia sufficiente per completare in sicurezza ogni spostamento?

– La distanza – Si è sicuri che i guidatori non siano messi a rischio a causa della stanchezza data da percorrenze eccessive senza pause?

– Condizioni meteo – Si è sicuri che sia data sufficiente importanza alle condizioni meteo avverse in fase di pianificazione dei viaggi?

In base alle valutazioni effettuate secondo gli approcci descritti, è possibile per l’azienda definire le azioni da implementare in base alle situazioni riscontrate. I vari aspetti indicati nella tabella sopra riportata rappresentano infatti altrettanti ambiti di lavoro all’interno dei quali il Datore di lavoro e l’RSPP possono definire adeguate misure di prevenzione dal rischio stradale per i loro lavoratori, naturalmente differenziate a seconda dell’esposizione al rischio.

Si ricorda inoltre che anche Il PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 ha previsto fra gli obiettivi in capo al Datore di Lavoro la valutazione del rischio da infortunio alla guida di autoveicolo da formalizzare mediante la redazione di apposito DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà analizzare le peculiarità del lavoro ed i rischi conseguenti derivanti da distanze percorse, tempi di guida e di risposo, uso di dispositivi elettronici alla guida, colpi di sonno, abuso di alcol o sostanze, modalità per assicurare la stabilità del carico, caduta dall’alto, trasporto di merci pericolose, stress lavoro correlato per ritmi e tipologia di trasporto, movimentazione manuale di carichi.

Per limitare i danni in caso di emergenze dovranno essere implementate procedure di emergenza in tema di primo soccorso, antincendio, guasti al mezzo, incidente stradale, perdita del carico.

I fattori che possono ridurre i rischi citati sono:

–  l’informazione, la formazione, l’addestramento.

– Inoltre le procedure attuale per gestire e ridurre il rischio da incidente stradale (controllo degli equipaggiamenti di sicurezza, corretti stili di vita, manutenzione dei mezzi, segnalazione guasti, modalità di carico e scarico, .. )

– la sorveglianza sanitaria degli autisti addetti al trasporto con un protocollo di accertamenti correlato alla mansione.

 

 

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