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Rottamazione delle cartelle di Equitalia – Definizione agevolata dei ruoli

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2 Dicembre 2016 Stampa

Collegata alla soppressione di Equitalia, è la “rottamazione delle cartelle”, ossia la definizione agevolata dei ruoli

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Pertanto, in sede di definizione agevolata, il debitore dovrà versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un’unica soluzione o in cinque rate (sulle quali sono dovuti gli interessi, tuttavia il 70% del dovuto dovrà essere versato nel 2017 e a restante parte entro settembre 2018.
poter beneficiare della “rottamazione”, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31.3.2017, un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modello che è stato predisposto da Equitalia e reso disponibile nel proprio sito.

L'agente della riscossione comunicherà, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione agevolata.
beneficiare della “rottamazione” anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
– le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada

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