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Salute e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con il Decreto fisco lavoro

18 Novembre 2021 Stampa

Il Decreto legge “fisco-lavoro” (DL n.146/2021) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo dichiarato dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, è quello di: “semplificare e incentivare l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”. Un obiettivo reso pressante dai numeri incidenti accaduti negli ultimi mesi. Il decreto è già in vigore. In attesa della sua conversione in legge, vediamo di analizzare qui le principali novità, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Partiamo dal rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). L’art.13 del decreto 146/2021 sostituisce l’art.14 del D.lgs n.81/2008, modificandolo e stabilendo che l’INL e le ASL, possono sospendere l’attività imprenditoriale laddove sussitono determinate condizioni di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro. Quali?

Come previsto dal “rinnovato” art.14, se al momento dell’ispezione sul luogo di lavoro il 10 per cento dei lavoratori risulta irregolare, gli organi ispettivi possono procedere alla sospensione dell’attività (prima dell’entrata in vigore del decreto 146/2021, il limite era fissato al 20 per cento ndr.). È il caso di ricordare che la percentuale viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ispezione.

Per ciò che riguarda gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il nuovo art.14 non prevede più la reiterazione delle violazioni per far scattare l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. È quindi sufficiente l’accertamento anche solo di una delle fattispecie contenute nell’Allegato 1 del D.LGS. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, (es. mancanza del DVR, mancanza di formazione, mancanza di DPI, etc…) per determinare lo stop all’attività.

La sospensione dell’attività imprenditoriale

Come già in passato, il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell’attività interessata dalle violazioni“. In questo senso il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli “effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità operativa” dove sono state verificate le violazioni e, per ciò che riguarda l’edilizia, “all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.

Vi è inoltre un’alternativa, sempre all’art.14, che prevede la sospensione dei soli lavoratori verso i quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione o la dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). In ogni modo resta fermo l’obbligo di corrispondere i trattamenti salariali e contributivi durante tutto il periodo di sospensione.

Ma da quando scatta la sospensione? Sempre stando all’art.14 (comma 4), la sospensiva scatta dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo all’ispezione, o dalla fine della giornata lavorativa in cui avviene l’ispezione (salvo che gli ispettori non riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio ndr.).

Infine, la sospensione potrà cessare solo davanti all’integrale ripristino delle corrette condizioni di lavoro e della messa in sicurezza dei lavoratori, oltre al pagamento della sanzione.

Le sanzioni

La nuova disciplina inasprisce anche il regime sanzionatorio, prevedendo la possibilità di imporre “ulteriori misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori”. Dunque, oltre alle sanzioni già previste all’Allegato 1 (vedi sopra), sono previste ulteriori sanzioni per le imprese che non rispettino le nuove disposizioni previste nel D.Lgs 81/2008. Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto da tre a sei mesi e al pagamento di un’ammenda da 2.500 a 4.600 euro, a seconda delle violazioni accertate dagli organi ispettivi.

Infine la nuova disciplina prevede l’impossibilità per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

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