Come anticipato qui, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza nazionale ndr.) tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (o green pass ndr.) secondo quanto disposto dal decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 (l’obbligo è da intendersi anche per il personale dei servizi educativi 0-3 anni).
Chi è esentato
Le disposizioni previste per legge non si applicano ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 deve essere rilasciata dalle autorità sanitarie competenti in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a questa data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. (Non sono valide certificazioni rilasciate dal medico curante ndr.)
A chi spetta la verifica del green pass
I dirigenti scolastici statali e i legali rappresentanti e/o responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del DL n.111 del 6/8/2021. In particolare il decreto legge n. 111 pone a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di chi a qualunque titolo è in servizio. La verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola.
Non è necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, è sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
Cosa comporta il mancato possesso del green pass
Il personale scolastico privo del green pass non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, ne’ permanere a scuola e deve essere considerato sospeso a decorrere dal quinto giorno con l’impegno ad essere riammesso in servizio non appena in possesso del certificato verde.
Tutto il periodo di assenza sarà considerata come assenza ingiustificata per “mancata certificazione verde Covid 19” e non maturerà per tal periodo alcun diritto alla retribuzione. Inoltre la scuola potrà procedere a stipulare contratti di supplenza a tempo determinato in sostituzione del lavoratore assente per mancato possesso della certificazione verde”.