Il D. Min. Interno 16/07/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2014) reca la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido. Il provvedimento è entrato in vigore dal 28/08/2014.
Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base dell’elenco di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi. L’attività in questione è contemplata al punto 67 del nuovo elenco.
Quanto di seguito esposto si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti, tuttavia il provvedimento – Titolo IV dell’Allegato – detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti, le quali devono rispettare i criteri generali di sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo dell’art. 46, comma 3, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008.
DEFINIZIONI – Il provvedimento definisce asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
Adeguamento delle attività esistenti
Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di “interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, si faccia riferimento alla data di entrata in vigore, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:
– entro il 31/12/2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a);
– entro il 31/12/2019 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b);
– entro il 31/12/2022 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera c).
Si rammenta che i termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. "Milleproroghe" 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017). Occorre precisare tuttavia che la proroga disposta dal D.L. 244/2016 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) (termine fissato al 31/12/2017) mentre viene chiaramente specificato che restano invece fermi gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), del citato D.M. 16/07/2014. Peraltro siccome le lettere b) e c) hanno previsto l’adeguamento per i requisiti ivi previsti entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), è da ritenere (anche se la norma poteva oggettivamente essere formulata meglio), che debbano conseguentemente slittare detti termini al 31/12/2019 e 31/12/2022.
Eccezioni
L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:
– possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013);
– pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.