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Settore socio sanitario: obbligo vaccinale e sospensione dal lavoro per chi lo rifiuta

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6 Aprile 2021 Stampa

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 (Decreto Aprile) prevede l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge i datori di lavoro degli operatori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali devono trasmettere l’elenco dei propri dipendenti con l’indicazione del luogo di residenza, alla Regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Decorsi tali termini procedurali previsti per Regione e ASL competente, qualora si accerti “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale”, le prime dovranno darne immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro ed eventualmente all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Il datore di lavoro “adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, ma con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”, misura abbastanza irrealistica da declinare in concreto nelle strutture di riferimento, pertanto nella quasi totalità dei casi si dovrà ricorrere alla sospensione, senza retribuzione, del lavoratore che rifiuta la vaccinazione.

Il giorno precedente l’approvazione del decreto la Regione Emilia Romagna aveva anticipato l’azione di Governo con la comunicazione destinata ai responsabili e ai medici competenti delle strutture richiamate, indicando la vaccinazione quale condizione di idoneità alla mansione specifica, invitando i medici competenti ad esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non. Giudizio di non idoneità temporaneo, che potrà essere interrotto a seguito dell’avvenuto avvio del ciclo vaccinale o di altra condizione che possa rendere il lavoratore immunologicamente non suscettibile.

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