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Sicurezza antincendio, come cambia la normativa

4 minuti di lettura
22 Settembre 2022 Stampa

Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il decreto ministeriale 2 settembre 2021, che sostituirà il precedente DM 10/03/1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

In questa notizia analizziamo due delle principali novità contenute nel decreto del Ministero dell’Interno, rimandandovi alla guida realizzata da INAIL e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per una trattazione più approfondita dell’argomento.

Cosa cambia rispetto al DM 10/3/1998?

Come illustrato in questo articolo di PuntoSicuro.it, “dopo due decenni e in riferimento all’evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, si è reso necessario allineare anche i contenuti del DM 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad un profondo restyling al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa”.

In questo articolo ci limitiamo ad affrontare due delle principali novità, la gestione della sicurezza antincendio e la formazione obbligatoria.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2)

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività secondo i criteri indicati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del decreto.
Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza per:

  • I luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • I luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 
  • I luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art.5)

Come stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato 3, che costituisce parte integrante del nuovo decreto. In particolare cambiano le denominazioni dei corsi. Cambiano le denominazioni come segue:

  • da attività a rischio alto ad attività di Livello 3 (3-FOR) di 16 ore:
    • Modulo teorico 12 ore + Modulo pratico 4 ore;
    • Aggiornamento di 8 ore;
    • Modulo teorico di 5 ore + Modulo pratico di 3 ore.
  • da attività a rischio medio ad attività di Livello 2 (2-FOR):
    • Modulo teorico 5 ore + Modulo pratico 3 ore;
    • Aggiornamento di 5 ore;
    • Modulo teorico di 2 ore + Modulo pratico di 3 ore.
  • da attività a rischio basso ad attività di Livello 1 (1-FOR):
    • Modulo teorico 2 ore + modulo pratico 2 ore (prima non previsto ndr.);
    • Aggiornamento di 2 ore;
    • Modulo pratico di 2 ore.

Sono possibili modalità in presenza e/o videoconferenza per i moduli teorici.

Gli aggiornamenti saranno quinquennali, prima erano triennali.

I criteri per stabilire quali sono le attività di Livello 1,2,3 sono per la maggior parte sovrapponibili a quelli introdotti dall’ex DM 10/03/1998 e derivano dalla “Valutazione del Rischio aziendale” nel suo complesso che, dal 29 ottobre 2022, dovrà essere eseguita seguendo quanto previsto dal DM 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”.

Per quanto attiene alle tempistiche per la formazione secondo i nuovi corsi antincendio, il DM 2 settembre 2021 prevede un periodo di 6 mesi dalla sua entrata in vigore che terminerà il 04 aprile 2023, durante il quale sarà possibile effettuare la formazione secondo il “vecchio” D.M. 10/3/98, purché tali corsi siano stati programmati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto cioè prima del 4 ottobre 2022.

Le “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, pubblicate nel Luglio 2022 precisano che:

“nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua. Durante le prove pratiche di spegnimento tutti i partecipanti dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro, questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo”.

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