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Il piano nazionale per la prevenzione incendi

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3 Maggio 2017 Stampa

Il piano nazionale per la prevenzione incendi negli alberghi con oltre 25 posti letto

Scade il 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (11/05/1994), in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012. L'ultima proroga del termine in questione è stata disposta dall'articolo 5, comma 11-sexies, del D.L. "Milleproroghe" 244/2016 (Milleproroghe 2017), convertito in legge dalla L. 19/2017. Tale provvedimento, così come in occasione delle precedenti proroghe disposta dall'art. 4, comma 2-bis, del D.L. 210/2015 (conv. L. 21/2016) ed ancor prima dall'art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014 (conv. L. 11/2015), ha agito modificando l'articolo 11, comma 1, del D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi verificati alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del menzionato D.L. 150/2013, e cioè al 01/03/2014. Si ricorda che il Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 11/05/1994, decorre dal 29/04/2012 ed è stato pubblicato con D.M. 16/03/2012. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi. Il D.M. 16 Marzo 2012 si riferisce alle strutture già esistenti a Maggio 1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09 Aprile 1994), con oltre 25 posti letto e che non abbiano ancora completato l’adeguamento alle disposizioni antincendio.

Possono essere ammesse al Piano le strutture ricettivo alberghiero che alla data 29 Aprile 2012 (data di entrata in vigore del D.M. 16 Marzo 2012) sono in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio necessari previsti dall’art.5 D.M. 16 Marzo 2012.

Il decreto contiene modalità e indicazioni che le strutture alberghiere dotate di più di 25 posti letto devono seguire per ottemperare alla scadenza prevista per l’adeguamento delle proprie strutture alle disposizioni di prevenzione incendi.

Il piano inoltre indica il programma dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che “gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all’art. 1, di seguito denominati enti e privati responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza. I requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso al piano straordinario previsti dal Decreto sono i seguenti:

1) I requisiti previsti ai punti 9, 10, 11.2, 12 (richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l'obbligo), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, 20.5 (limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo), del Titolo II, dell'Allegato al D.M. 09/04/1994, quali:

punto 9 – impianti elettrici;

punto 10 – sistemi di allarme;

punto 11.2 – estintori;

punto 12 – impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo;

punto 13 – segnaletica di sicurezza;

punto 14 – gestione della sicurezza;

punto 15 – addestramento del personale;

punto 17 – istruzioni di sicurezza;

punto 20.2 – larghezza delle vie di uscita;

punto 20.3 – larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate;

punto 20.5 – vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.

2) Per l’ammissione al piano infine inoltre le strutture ricettive devono aver attivato, come misura integrativa di gestione della sicurezza, un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

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