Torna all'elenco

News Sicurezza – dicembre 2015

7 minuti di lettura
9 Gennaio 2016 Stampa

Sicurezza sul lavoro per i lavoratori atipici

Quando si parla di lavoratori atipici si vanno a considerare tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro differente da quelli di tipo tradizionale. La varietà di tipologie contrattuali applicabili nelle aziende italiane ha permesso di veder incrementare i destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si pensi ad esempio ai lavoratori a progetto o a quelli occasionali. Il D.Lgs. 81/2008 ha inteso estendere la tutela contro i rischi presenti sui luoghi di lavoro anche a queste nuove e atipiche figure di lavoratori. È proprio il comma 1 lettera a dell’art.2 del DLgs 81/08 ha dare una definizione puntuale di lavoratore: «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Lo scopo del legislatore è stato quello di voler equiparare tali nuove forme di lavoro a quelle considerate tradizionali, rispettando soprattutto gli articoli della nostra Costituzione che pongono al centro degli interessi del datore di lavoro principalmente la salute e la sicurezza dei lavoratori, senza fare distinzioni tra i diversi trattamenti economici o contrattuali. Questo principio ha trovato una chiara attuazione anche nelle clausole contrattuali dei lavoratori atipici, poiché è obbligatorio che la presenza di eventuali rischi e l’adozione delle misure preventive adottate, vengano portate a conoscenza del personale in forma scritta. Anche per il lavoratori atipici sono poi previsti gli accertamenti sanitari preventivi e successivi all’assunzione con cadenza regolare.

Ciò sta a significare che i lavoratori atipici:

– sono soggetti a visite mediche preventive e successive all’assunzione da parte del medico competente, per l’accertamento delle condizioni di salute.
​- devono essere informati dal datore di lavoro dei rischi presenti in azienda, devono perciò ricevere la formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori e sull’uso delle attrezzature, esattamente come accade in caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato e determinato.
– devono ricevere i DPI necessari e previsti.

Infatti, una norma ulteriormente garantista nei confronti dei lavoratori atipici è quella contenuta nell’art. 22 del Testo Unico del 2008, in base alla quale quando una persona viene assunta da un’azienda con un contratto di somministrazione, il datore di lavoro deve ugualmente informarla della presenza dei rischi presenti. L’articolo in questione è di fondamentale importanza per il lavoratore atipico, poiché è stabilito che il somministratore deve garantire ai lavoratori sia l’informazione riguardo i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni da svolgere sia la formazione e l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro compatibili con le mansioni lavorative da svolgere nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge che tutela la sicurezza sul lavoro.

Questo compito viene svolto per prassi dall’azienda utilizzatrice in virtù delle competenze tecniche superiori che può vantare chi già opera in una realtà già attrezzata per trasmettere le conoscenze sulle procedure che il lavoratore dovrà applicare in quel luogo lavorativo.

Appare chiaro come in tutte queste norme, sia presente la volontà di confermare la parità di trattamento di quei lavoratori che per una diversa tipologia contrattuale, si crede possano avere minori diritti degli altri dipendenti. E’ indiscutibile come in realtà anche i cosiddetti atipici devono poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca loro forme di tutela e di protezione dai continui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Anche la Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro informa che il datore di lavoro, in caso di contratti di somministrazione, sia tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi. Fermo restando che in caso di controlli ispettivi debba dimostrare di aver effettuato la valutazione e di aver quindi debitamente compilato il DVR. I riferimenti normativi presi in esame, oltre all'art. 20 D.Lgs. 276/2003, sono l’art. 1, comma 4, lett. e), Legge 196/1997 che obbliga il datore di lavoro alla redazione del DVR come requisito fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ovviamente il Testo Unico, dove non si fa menzione di notifica agli organi della nuova valutazione dei rischi quando vengono sottoscritti contratti per lavoratori atipici, ma dove si obbliga nuovamente il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR (art. 17 e 29 del DLgs 81/08).

Il DLgs 276/2003 fornisce indicazioni anche per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro in caso di lavoro in somministrazione. In tal caso, infatti, il lavoratore ha in pratica due datori di lavoro: uno è il somministratore che ha assunto e avviato al lavoro il lavoratore, l’altro che lo accoglie nella sua azienda. A spiegare chi dei due sia responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori interviene il suddetto decreto al comma 5 dell’art. 23:

La materia in argomento è regolata dall’art. 23 del citato D. Lgs n. 276/2003 riportante la “Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” il quale al comma 5 così recita:

5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Il somministratore, quindi, è responsabile della formazione dei lavoratori sui rischi delle attività e sull’uso delle attrezzature in senso generale. L’utilizzatore, invece, è tenuto a fornire formazione specifica sui rischi e sulle attrezzature, fornire i DPI necessari e la sorveglianza sanitaria, qualora richiesta, tutelando il lavoratore somministrato esattamente come i suoi altri dipendenti. Il legislatore ha inoltre introdotto la possibilità per il somministratore di delegare anche gli obblighi di formazione generale all’utilizzatore, regola valida solo se indicata esplicitamente nel contratto di somministrazione.

Obbligo di aggiornamento della formazione per datori di lavoro autonominatosi responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Si ricorda che sulla base dell'Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011, ricordiamo che i Datori di Lavoro che si sono autonominati Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dopo il 31 Dicembre 1996, e che hanno effettuato il corso specifico di formazione della durata di 16 ore (DM 16/01/1997), devono obbligatoriamente frequentare uno corso di aggiornamento, entro e non oltre l'11/01/2017. Il corso di aggiornamento ha una periodicità quinquennale, e la sua durata è di 6 ore per il rischio "Basso", 10 ore per il rischio "Medio" e 14 ore per il rischio "Alto".

Anche se il corso di aggiornamento viene concluso prima della scadenza sopra indicata, il quinquennio di validità della formazione decorre sempre dal 11 gennaio 2017, indipendentemente dalla data di rilascio dell'attestato.


Lapam, tramite la propria società di servizi PAS S.r.l., organizza presso le proprie sedi i corsi di cui sopra.
ulteriori informazioni potete contattare gli addetti di zona PAS ai seguenti recapiti – per saperne di più

Zona Modena Elena Poli 360/1087444 [email protected]
Zona Carpi / Area Nord Gianni Montanari 335/5969480 [email protected]
Zona Sassuolo / Reggio Emilia Nicola Tosi 366/6715238 [email protected]
Zona Frignano Michela Berti 339/8610774 [email protected]
Zona Vignola Gianna Grana 331/6320720 [email protected]

 

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate