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News Sicurezza – novembre 2015

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23 Novembre 2015 Stampa

Jobs Act

Importanti novità in materia di sicurezza sono contenute in due dei quattro decreti attuativi del c.d. Jobs Act: stiamo parlando del d.lgs. 149/2015 e del d.lgs 151/2015, entrati in vigore il 24 settembre scorso.

Il 4 settembre infatti il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ( Jobs Act), contenenti:

– disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (primo decreto);

– disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (secondo decreto);

– disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (terzo decreto);

– disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (quarto decreto).

E, specialmente con riferimento al primo e al terzo decreto, sono state approvate, per conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (l. 183/2014), alcune modifiche della normativa in materia di salute e sicurezza.

Le norme più significative

– In materia di sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente, per violazione degli obblighi e in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione dei lavoratori, viene stabilito il raddoppio delle sanzioni se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e la triplicazione se ne riguarda più di dieci.

– Viene qualificato come “operatore” delle attrezzature di lavoro non soltanto il lavoratore ma anche il datore di lavoro che ne faccia uso.

– Viene modificato l’articolo 34 del TU 81/08 sul limite dei 5 lavoratori per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione): il datore di lavoro potrà svolgerlo per tutti (anche se ha più di 5 lavoratori in azienda).

– Per il lavoro accessorio, le norme in materia di salute e sicurezza si applicano solo nel caso in cui il committente della prestazione di lavoro accessorio sia un imprenditore (azienda) oppure un professionista. In tutte le altre ipotesi al prestatore di lavoro accessorio si applicano le tutele prescritte dall'art. 21 del Testo Unico per i lavoratori autonomi.

– Viene introdotta la possibilità di valutare in via preventiva l’emissione sonora di attrezzature, macchine ed impianti ricorrendo a banche dati, (da predisporsi a cura della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro).

– Viene abrogato, 90 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 23 dicembre, l’obbligo di tenuta, a carico del datore di lavoro, del registro infortuni.

– Viene introdotta, 180 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento, la completa telematizzazione delle procedure inerenti alla denuncia di infortunio e di malattia professionale verso l’istituto assicuratore.

– Viene stabilito che l’obbligo, incombente sul datore di lavoro, di denuncia degli infortuni sul lavoro alla P.S. operi solo per quelli con prognosi superiore a 30 giorni (anziché 3) oppure per quelli con esito mortale.

Decreto Legislatiovo D.lgs.149/2015

Mediante l’emanazione di questo decreto prende vita (per ora solo sulla carta) l’agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro. L’obiettivo sotteso al cambiamento è quello di razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, con specifico e precipuo riferimento alla sotto-materia “salute e sicurezza”, non vi saranno in concreto modifiche sostanziali: l’Ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL. Il nuovo ente si colloca pertanto all’interno del processo di razionalizzazione e semplificazione delle funzioni pubbliche, che costituisce uno dei punti cardine del Jobs Act.

Il nuovo Ispettorato nazionale continuerà a svolgere i compiti che fino ad oggi erano demandati dall’art. 13 del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (d.lgs. 81/2008) alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Non prenderà pertanto (almeno per ora) vita la tanto auspicata Agenzia Unica. Il soggetto ha personalità giuridica di diritto pubblico, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile rispetto al Ministero del Lavoro e P.S., da cui tuttavia sarà vigilato, in funzione degli obiettivi e della corretta gestione finanziaria e sarà sottoposto al riguardo anche al controllo della Corte dei Conti.

Nessun cambiamento sostanziale è previsto nel breve termine per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie Locali. 

Decreto Legislatiovo D.lgs 151/2015

Nel Titolo I Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni, il Capo I riguarda Inserimento mirato delle persone con disabilità. Nel Capo II, invece, sono indicate le novità introdotte a proposito della “costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.

Della razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si occupano gli Artt. 20 e 21 del Capo III. 
’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi.
conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.

Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
particolare interesse è inoltre la disposizione contenuta ancora nell’articolo 21, comma 4, Capo III del Dlgs 151/2015, per la quale viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni.” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”
completare l’argomento del DLgs 151, si aggiunge che gli articoli dal 23 al 26 si riferiscono alle disposizioni in materia di lavoro (Capo I , Titolo II) e quelle in materia di pari opportunità (Capo II, Titolo II).

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