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Obbligatorietà della valutazione dei rischi di incendio

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1 Marzo 2017 Stampa

Obbligatorietà della valutazione dei rischi di incendio

L’obiettivo della "valutazione dei rischi di incendio" è di consentire al Datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. La valutazione del rischio d’incendio, come previsto dal Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 , costituisce parte integrante del “documento” di valutazione dei rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto legislativo 81/2008, obbligatorio per tutte le aziende a prescindere dal settore e dal numero di addetti. Il DM del 10 marzo 1998 fornisce sia i criteri per la valutazione del rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio. Nella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo nel dovuto conto:

– del tipo di attività;
– delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
– delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro;
– del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti nei luoghi di lavoro.

In questa fase di analisi è necessaria la determinazione dei fattori di pericolo d’incendio, ad esempio con riferimento a materiali, sostanze, macchine, organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo; in esito alla valutazione del rischio il Datore di lavoro classifica il livello di rischio incendio del luogo di lavoro, o di singole parti del medesimo, in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegati I e IX:

a) livello di rischio elevato
) livello di rischio medio
) livello di rischio basso

La quarta e ultima fase della valutazione presuppone l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; si deve stabilire il programma delle misure antincendio, ovvero delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi tempi di attuazione.

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