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Sicurezza sul lavoro: un’utile sintesi delle nuove indicazioni dell’Ispettorato del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 4/2021 ha illustrato varie circostanze che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale, tra cui figurano non solo la mancata elaborazione del documento di valutazioni rischi, ma anche una serie di violazioni sull’utilizzo di attrezzature e dispositivi di sicurezza.

Le novità introdotte

Queste indicazioni fanno seguito alla circolare n. 3 dello scorso 9 novembre con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche poi apportate dal decreto legge 146/2021 al Testo Unico Sicurezza Lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. È infatti sufficiente che l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I del TUSL per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.

Al riguardo l’Ispettorato chiarisce che per le violazioni di cui all’Allegato I “la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo”.

Oltre a violazioni che espongono a rischi di carattere generale (come ad es. la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di Emergenza ed evacuazione, la mancata formazione ed addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e la mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza POS), tra i diversi casi presi in esame nella circolare che fanno scattare la sospensione dell’attività di impresa, alcuni riguardano da vicino il comparto delle costruzioni.

Un focus sul comparto costruzioni

  • Cadute dall’alto: si procede con il fermo quando è accertato che il lavoratore non ha i DPI contro le cadute dall’alto perché non forniti. Fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati. Questo avviene anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione.
  • Protezioni verso il vuoto: la sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino mancanti o talmente insufficienti da essere considerate assenti.
  • Armature di sostegno: la sospensione è adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: l’attività è sospesa quando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza. Non è necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Un focus sugli impianti

  • Linee elettriche: si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Conduttori nudi in tensione: si sospende in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Protezione contro i contatti elettrici: ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa, infine, che la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta all’ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’Allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

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