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Smart working: ecco la nuova procedura di comunicazione

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2 Settembre 2022 Stampa

Il decreto ministeriale numero 149 dello scorso 22 agosto, in attuazione della norma contenuta nel Decreto Semplificazioni, ha fissato regole e modelli per la comunicazione in via telematica dei rapporti di lavoro agile (smart working) attivati dal 1° settembre 2022 attraverso l’apposito modulo presente sul sito Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Non si prevede più il deposito dell’accordo tra azienda e lavoratore (che deve comunque esserci) e – di fatto – la nuova comunicazione, nei contenuti, ricalca quella semplificata adottata durante il periodo emergenziale COVID, con indicazione dei nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

I chiarimenti del Ministero del Lavoro

All’approssimarsi dell’entrata in vigore della nuova modalità di comunicazione telematica il Ministero del Lavoro è intervenuto con un proprio comunicato per fornire i primi chiarimenti circa il contenuto del DM 149/22 e per individuare una “fase iniziale” in cui le comunicazioni potranno essere inviate, senza incorrere in sanzioni, entro il prossimo 1° novembre.

Questi, in sintesi, i punti salienti “toccati” dalla nota ministeriale:

  • l’adempimento con le nuove modalità riguarda i soli accordi stipulati a far data dal 1° settembre o i casi in cui si intenda procedere a modifiche (e tra queste sono comprese le proroghe) di precedenti accordi;
  • restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente;
  • la comunicazione va fatta entro il termine di cinque giorni (e dunque non preventivamente o contestualmente rispetto all’inizio dello smart working), trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non dell’instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro;
  • in caso di omessa o tardiva comunicazione, il datore di lavoro è passibile della sanzione prevista dalle disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie per le ipotesi di trasformazione, cessazione, etc, di importo compreso tra 100 e 500 euro;
  • nelle more della piena implementazione delle procedure ministeriali (tra queste la modalità di trasmissione massiva REST, che consentirà – in alternativa alla trasmissione tramite applicativo – l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare) viene previsto un periodo iniziale in cui l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto – senza incorrere in sanzioni – entro il 1° novembre 2022

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