Il decreto legge cosiddetto “Milleproroghe 2021”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso, modifica i termini in materia di lavoro agile così come previsti dall’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021.
Per i datori di lavoro privati risulta pertanto estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza la formalizzazione dei relativi accordi individuali previsti dalla normativa vigente, nonché di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, in modo semplificato.