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Sostanze nocive in atmosfera: obbligo di comunicazione entro il 28 agosto

6 Agosto 2021 Stampa

Il D.Lgs. 102/2020 entrato in vigore il 28 agosto 2020, oltre a contenere disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 152/2006, prevede nuovi adempimenti per i gestori in tema di emissioni in atmosfera. In particolare, con l’inserimento del comma 7-bis, ha modificato l’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, l’invio all’autorità competente di una Comunicazione con allegata una relazione (in allegato i modelli in fondo all’articolo ndr.) con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di queste stesse sostanze. In particolare di quelle:

  • sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
  • sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

Entro quando inviare la comunicazione prevista per legge

Per quanto riguarda gli stabilimenti o le installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 ndr.), lo stesso comma richiede un primo invio della relazione all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 28 agosto 2021).

Per stabilimenti ed installazioni autorizzati come nuovi o per effetto di modifiche sostanziali dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, vige l’obbligo periodico di trasmettere la relazione ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni. Tuttavia, l’obbligo di presentare la relazione in oggetto ogni 5 anni è previsto anche per gli stabilimenti e le installazioni già esistenti al 28 agosto 2021.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.

Queste sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento CE n. 1907/2006, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L’autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono tra quelle previste dal suddetto comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma. Il gestore degli stabilimenti dovrà pertanto esaminare le schede di sicurezza al punto 2 delle sostanze o delle miscele impiegate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni (diffuse o convogliate) e valutare se tali prodotti siano classificati:

  • Cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • Tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • Estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006

Chi è escluso dall’obbligo

Risultano Escluse dall’Obbligo di Trasmissione della Comunicazione in Scadenza:

  • Le attività autorizzate per le emissioni in atmosfera in “AVG” o “in deroga” ex art. 272 o considerate con emissioni “scarsamente rilevanti”, anche se svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad AUA non inerente le emissioni in ATM (autorizzazioni scarichi, gestione rifiuti, ecc…)”;
  • le materie prime (non sostanze o miscele) che durante il processo di trasformazione creano residui con caratteristiche di pericolo equivalenti a quelle oggetto della comunicazione (es. lavorazione legni duri, saldatura inox, lavorazione lapidei, ecc…)

Cosa ha disposto Regione Emilia Romagna

Con la determina DPG/2021/15006 (in allegato in fondo a questo articolo ndr.) Regione Emilia Romagna fornisce indicazioni operative per favorire l’attuazione delle previsioni all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 concernenti la limitazione dell’utilizzo e dell’emissione di queste sostanze pericolose. La determina, che segue anche quanto deliberato anche da Regione Lombardia, specifica quali dovranno essere le sostanze/miscele oggetto d’indagine da parte dei gestori, nonché i contenuti della relazione e le procedure e le valutazioni da effettuarsi.

In ordine alle sostanze oggetto di indagine, la determina precisa che sono ritenute trascurabili ai fini della valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo (riferiti ad ogni singola sostanza/miscela e all’intero stabilimento) siano inferiori a 10 kg/anno. Sopra questi limiti, farà fede la relazione tecnica allegata alla comunicazione e l’analisi che verrà fatta dall’autorità competente dopo il suo ricevimento.

Inoltre la Regione concede 90 giorni di proroga per l’invio della relazione se la richiesta arriva entro il 28 agosto.

Allegati

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