comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA
Con Provvedimento 6 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. "Spesometro").
In particolare, è stato stabilito che, per l'anno d'imposta 2015, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
– gli enti pubblici
(di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009), al fine di non gravare gli stessi di ulteriori incombenze a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e dell'entrata in funzione del meccanismo dello split payment
– commercianti al minuto
(soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA
– le agenzie di viaggio e turismo
(soggetti di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive superiori ad euro 3.600 al lordo IVA
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