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Stretta sulla compensazione dei crediti tributari

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10 Maggio 2017 Stampa

Stretta sulla compensazione dei crediti tributari

 

Il decreto legge n. 50, pubblicato nel S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 ed entrato in vigore lo stesso giorno, contiene una serie di misure che stabiliscono nuove regole in materia di compensazione dei cediti fiscali (Iva, redditi, Irap, Ritenute. Ecc.) e obbligano i titolari di Partita Iva ad utilizzare i servizi telematici per il pagamento mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Nell’ambito della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari, con l’obiettivo di contrastare le indebite compensazioni, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

1- riduzione da 15.000 a 5.000 Euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione un credito tributario (compensazione con F24), è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità (si tratta della verifica di rispondenza del credito con le annotazioni contabili risultanti dai registri Iva e dei relativi versamenti periodici, effettuata da un professionista abilitato). Non vi sono limitazioni, invece, per la compensazione cosiddetta “verticale”, ossia operata all’interno della liquidazione periodica IVA, senza il “transito” nel modello F24;

2- i soggetti titolari di partita Iva, peri i pagamenti con F24 contenenti l’utilizzo di crediti in compensazione, hanno l’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), indipendentemente da tipo di credito (Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive, credito d’imposta indicati nel Quadro RU della DR). Per questi soggetti, quindi, in presenza di compensazioni, non sarà più possibile in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte mediante l’utilizzo del servizio Home Banking offerto dalla propria banca.

Di conseguenza:

I TITOLARI DI PARTITA IVA sono obbligati ad effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:

– direttamente, tramite Fisconline o Entratel (obbligatorio per soggetti con più di 20 dipendenti);
– tramite un intermediario abilitato.

Pertanto, in presenza di compensazioni, il contribuente che intenda effettuare i pagamenti autonomamente dovrà accreditarsi per avere accesso a “Fiscoonline” ed effettuare il pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dell’Agenzia. In alternativa potrà rivolgersi ad un intermediario abilitato.

I NON TITOLARI DI PARTITA IVA sono soggetti ad obblighi diversi a seconda secondo della tipologia del pagamento da effettuare, in particolare:

F24 a saldo zero: si ha nel caso in cui l’importo a debito è compensato interamente con importi a credito. In tal caso il modello F24 può essere presentato, esclusivamente tramite Fisconline (ovvero Entratel) o tramite un intermediario abilitato.
– F24 con saldo a debito (con compensazione parziale): si origina nel caso in cui, nonostante l’utilizzo di crediti fiscali disponibili, le somme a debito sono comunque maggiori dei crediti utilizzati. In questo caso, oltre i canali telematici dell’Agenzia, possono ancora essere utilizzati servizi di internet banking offerti dalle proprie banche.
 F24 a debito senza compensazioni: si origina nel caso in cui vengano corrisposte imposte in assenza di crediti. In questo caso, oltre i canali telematici ed i servizi di Home banking, il modello F24 può essere presentato agli sportelli bancari anche in modalità cartacea.

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

TIPO DI PAGAMENTO TITOLARI DI PARTITA IVA NON TITOLARI DI PARTITA IVA
F24 CON SALDO A ZERO (compensazione totale) Invio telematico autonomo tramire Fisconline o Entratel Invio telematico autonomo tramite Fisconline o Entratel
  Invio telematico tramire intermediario abilitato Invio telematico tramite intermediario abilitato
F 24 CON SALDO A DEBITO CON COMPENSAZIONE Invio telematico autonomo tramite Fisconline o Entratel Home banking / FIsconline
  Invio telematico tramite intermediario abilitato Invio telematico tramite intermediario abilitato
F 24 CON SALDO A DEBITO SENZA COMPENSAZIONE  Home banking / Fisconline   F24 cartaceo – home banking / Fisconline   
  Intermediario abilitato Intermediario abilitato

Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto di conformità qualora previsto, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni al 30%.

Entrata in vigore

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni concernenti il nuovo limite per il visto di conformità, nonché l’obbligo per i soggetti titolari di partita Iva di presentare tramite il canale dell’agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel), i modelli F24 contenenti crediti compensati, l’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, ha specificato che:

– con riferimento al nuovo limite per il visto di conformità “… le nuove disposizione trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”. Pertanto, per le dichiarazioni presentate prima del 24.4, con crediti in compensazione non superiori a 15.000, sarà possibile continuare la compensazione liberamente;

– con riferimento all’obbligo di invio tramite Fisconline o Entratel per i modelli F24 contenenti compensazioni di qualunque importo di soggetti titolarti di partita IVA, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate in merito all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici della stessa Agenzia, inizierà solamente a partire dal 1° giugno 2017.

 

Sostituti d’imposta

Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta (datori di lavoro), la novità introdotta dal D.L. 50/2017 potrà avere effetti già sul Mod. 770/2017, il cui termine di trasmissione è, ad oggi fissato, al 31 luglio 2017. Qualora l’eventuale credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2016 (evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770/2017) risultasse di importo superiore a 5.000 Euro, il relativo utilizzo in compensazione orizzontale nel corso del 2017, (mediante l’utilizzo del mod. F24) sarebbe necessariamente subordinato all’apposizione del visto di conformità.

Sempre con riferimento ai sostituti d’imposta, dal tenore letterale dell’art. 3, comma 2 del DL 50/2017, si dovrebbe concludere che anche per il recupero tramite F24 del bonus di 80 euro anticipato al dipendente da sostituto, viga l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia, transitando detto bonus nella colonna “Importi a credito compensati”. Se tale interpretazione sarà confermata, il flusso telematico degli F24 via Fiosconline o Entratel si incrementerà esponenzialmente.

 

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