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Superbonus 110%: le novità del decreto “Semplificazioni bis”

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5 Agosto 2021 Stampa

Per ottenere il Superbonus non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e per realizzare gli interventi sarà sufficiente una semplice CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata). È questa una delle novità contenute nella conversione in legge del decreto “Semplificazioni bis” (n.77/2021). Per fruire quindi dell’agevolazione d’ora in avanti servirà una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui si attestano gli estremi del titolo abilitativo previsti per la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo superflua l’attestazione dello stato legittimo (ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 ndr.) che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.

Inoltre, aggiunge qui ANAEPA, “lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto legge “Rilancio” (n.34 del 2020), come modificato dall’articolo 33 del decreto “Semplificazioni bis”, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria“.

I chiarimenti ANAEPA

L’associazione dei costruttori di Confartigianato chiarisce come “per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110%, già classificati come edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018), il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale“.

Qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’ente competente qualora necessaria rispetto 14 agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Per gli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus, già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque la presentazione della CILA “Superbonus”. Ai sensi della normativa vigente sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito nel “Quadro riepilogativo della documentazione” che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

La guida ANCI

ANCI, l’associazione dei Comuni italiani, ha predisposto un quaderno operativo con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica (in allegato a questo articolo), e un’informativa delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni-bis.

Inoltre ANCI precisa che per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità alla conclusione dei lavori (vedi art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

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