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Superbonus 110%: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) ha confermato le attese modifiche agli articoli 119, 119-bis e 121 del Decreto Rilancio, quelle che normano il Superbonus 110% e la cessione del credito d’imposta.
Novità che saranno oggetto di un evento online gratuito, organizzato dalla nostra associazione, martedì 16 febbraio 2021 alle ore 18:00.

Le novità

Tra le novità più attese da imprese e privati vi è la proroga, sebbene di durata inferiore rispetto a quella richiesta da Lapam Confartigianato e da altre Associazioni di categoria: il termine entro cui dovranno essere sostenute le spese relative agli interventi in ambito di efficienza energetica,  interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è stato portato al 30 giugno 2022 (dal 31 dicembre 2021 ndr.) e la detrazione ripartita in quattro quote annuali per la parte relativa al 2022, anziché nelle cinque inizialmente previste, che rimangono per le spese sostenute nel corso del 2021.

I condomìni

Per i condomìni un’agevolazione ulteriore: quelli per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Edifici composti da due a quattro unità, posseduti da un unico proprietario

Fortemente voluta dalla nostra associazione, la modifica  dell’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, che estende la detrazione alle persone fisiche – al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione – con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. In pratica, la possibilità di fruizione della detrazione del 110% anche per l’unico proprietario o per i comproprietari di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Altre novità

Viene poi introdotta la possibilità di portare in detrazione al 110% sia le spese sostenute per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, sia quelle per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (intervento trainato) per determinate fasce di utenza.

La sintesi delle misure

Le principali disposizioni, che vanno a completare il quadro legislativo per l’accesso alle detrazioni fiscali del 110%, possono quindi essere riassunte in:

  • proroga al 30 giugno 2022;
  • proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini, che entro il 30 giugno 2022 abbiano completato almeno il 60% dei lavori;
  • detrazione per gli IACP fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, per gli interventi completati per almeno il 60% dei lavori alla data del 31 dicembre 2022;
  • ripartizione in 4 quote annuali (anziché 5) per le spese sostenute nel 2022;
  • detrazione per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • ri-definizione di “unità immobiliare funzionalmente indipendente”, con specifica relativa all’indipendenza di almeno 3 dei 4 impianti previsti (idrico, elettrico, gas e per la climatizzazione invernale);
  • detrazione per gli edifici privi di APE (sprovvisti di copertura e/o di uno o più muri perimetrali),  purché al  termine degli interventi  si raggiunga una  classe energetica in fascia A;
  • detrazione per gli interventi di coibentazione del tetto, anche quando non separa ambienti riscaldati dall’esterno;
  • detrazione per l’eliminazione della barriere architettoniche (intervento trainato), anche se realizzato in favore di soggetti ultra sessantacinquenni;
  • limiti di spesa, per eco e sisma bonus, aumentati del 50% per  gli interventi su fabbricati danneggiati  da  tutti  gli  eventi  sismici verificatisi dopo l’anno 2008, dove sia stato dichiarato lo  stato  di emergenza (le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione);
  • detrazione anche per gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • maggiore dettaglio per i limiti di spesa relativi agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (2.000 euro per edifici unifamiliari e unità indipendenti; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino fino ad 8 colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino più di 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a  una sola colonnina di ricarica per unita’ immobiliare);
  • non più obbligatoria la polizza professionale esclusiva, per le asseverazioni dei professionisti;
  • obbligo di esporre in cantiere un cartello in cui indicare: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
  • proroga al 31 dicembre 2022 per l’opzione alternativa alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e/o cessione del credito).

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