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Superbonus e bonus edilizi: cosa prevede il decreto legge anti frodi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.157/2021, cosiddetto “decreto anti-frodi”. Il provvedimento è in vigore da oggi, venerdì 12 novembre, e dovrà essere convertito entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Vediamo qui in sintesi gli aspetti principali della nuova normativa.

Contrasto alle frodi

Il decreto introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi sulle agevolazioni fiscali ed economiche concesse per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico degli edifici. In particolare il provvedimento ha l’obbiettivo di scongiurare le frodi sulle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, estendendo l’obbligo di visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazioni nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di conformità viene poi esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura sulle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi dal Superbonus al 110% (vedi ecobonus, bonus facciate, etc..).

Congruità dei prezzi

Il decreto interviene poi sulla congruità dei prezzi (all’art.1 ndr.) con un riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni. A questo proposito il Ministero della Transizione ecologica dovrà adottare un apposito provvedimento entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto oggetto di questo articolo.

Visto di conformità esteso

Il nuovo provvedimento modifica inoltre gli articoli 119 e 121 del cosiddetto decreto Rilancio (DL n.34/2020). In particolare viene esteso l’obbligo di visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia questo obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente (vedi dichiarazione precompilata ndr.) o attraverso il sostituto d’imposta che offre assistenza fiscale (CAF e patronati ndr.)

Come detto sopra, l’obbligo del visto di conformità viene poi esteso anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura per le detrazioni fiscali di lavori edilizi diversi dal Superbonus e contemplati dal comma 2 dell’art.121 del DL n.34/121.

Comunicazione telematica per Cessione del credito e Sconto in fattura

Il decreto modifica un altro aspetto del DL n.34/2020, introducendo un nuovo articolo all’impianto normativo esistente, il 122 bis: “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” con cui l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del DL n.34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo. A questo proposito l’Agenzia emanerà uno o più provvedimenti attuativi.

Controlli rafforzati dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto disciplina inoltre l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (vedi art.3 ndr.), rafforzandone i poteri, così come già previsto per ciò che riguarda il recupero delle imposte dirette e dell’IVA disciplinati dalla legge n.311/2004.

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