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TARI: come comunicare a Comune e gestore il conferimento al servizio privato dei rifiuti “simili ai domestici”

4 Maggio 2021 Stampa

Il D.lgs 116/2020, cosiddetto “Decreto Rifiuti”, ha recepito nell’ordinamento italiano alcune importanti norme europee, generando però più di un problema. In particolare è stato cancellato il concetto di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e introdotta una nuova classificazione.

È così che dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore del provvedimento, i rifiuti prodotti da alcune tipologie di imprese (le vediamo tra poco) contenuti nell’Allegato L-Quater del D.lgs 116/2020 (in allegato in fondo all’articolo) non sono più considerati rifiuti assimilabili, ma “rifiuti simili ai domestici“. Giusto per fare alcuni esempi parliamo di imballaggi in plastica o carta, ma anche di toner, vernici, detergenti etc…

Attenzione: i rifiuti della produzione rimangono invece rifiuti speciali.

Di quali attività parliamo

Come scritto sopra, la nuova classificazione dei rifiuti riguarda principalmente alcune tipologie di imprese, quelle contenute nell’Allegato L-Quinquies del D.lgs 116/2020 (in allegato in fondo all’articolo), tra cui – giusto per fare qualche esempio – bar, pasticcerie, ristoranti, edicole, alberghi, farmacie, tabaccherie, carrozzerie, attività artigianali, etc…

La novità e le controversie

E arriviamo alla novità più rilevante. Se – previa dimostrazione di averli avviati al recupero – queste imprese (quelle dell’Allegato L-Quinquies ndr.) decidono di conferire i propri “rifiuti simili ai domestici” (quelli contenuti nell’Allegato L-Quater ndr.) al servizio privato invece che al pubblico, esse devono essere escluse dalla “corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”. Un salto in avanti verso un mercato più concorrenziale e un’economia circolare. Il “Decreto Rifiuti” tuttavia non chiarisce come le imprese devono comunicare all’operatore pubblico, partecipato dal Comune, la propria scelta di optare per il servizio di raccolta privato.

L’obbligatorietà di comunicazione è invece prevista nel “Decreto Sostegni” (il D.L 41/2021, all’art.30 comma 5) che ha stabilito come, entro il 31 maggio 2021, le imprese debbano comunicare al proprio Comune se intendono avvalersi del servizio pubblico o di quello privato. Un obbligo che, è bene sottolinearlo, non era previsto nemmeno nel vecchio Testo Unico Ambientale (il D.lgs 152/2006) che prevedeva per le imprese una comunicazione solo nel caso di rientro nel servizio pubblico.

La comunicazione da inviare al Comune

Nonostante il nostro appello al governo e una proposta di emendamento per eliminare l’obbligatorietà prevista dal “Decreto Sostegni” (sapremo se verrà accolto entro il 22 maggio prossimo ndr.), in vista della scadenza del 31 maggio 2021, il nostro consiglio è quello di attenersi alla norma di legge, inviando via PEC al proprio Comune e al gestore del servizio di raccolta (es: Iren, Hera, Aimag, etc…) la comunicazione che trovate allegata in fondo a questo articolo, insieme ai due Allegati del “Decreto Rifiuti”.

Ricordiamo che il modello di comunicazione dovrà essere compilato e inviato solo dalle aziende che intendono avvalersi del servizio privato per l’avvio a recupero dei propri “rifiuti simili ai domestici” (cioè quelli contenuti nell’Allegato L-Quater del D.lgs 116/2020).

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito potete fare riferimento alla vostra sede Lapam sul territorio, o chiederci maggiori informazioni compilando il modulo che trovate sotto a questo articolo.

Allegati

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