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Tre importanti novità sul Superbonus 110%

11 Maggio 2021 Stampa

Tre importanti novità sulla maxi detrazione concessa per interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici, a cui la nostra associazione ha dedicato un proprio servizio. La prima è contenuta nel Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 che ha previsto alcune modifiche all’art. 119 del Decreto legge n.34/2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, in particolare per quanto riguarda le scadenze entro cui effettuare i lavori. Vediamole nello specifico:

  • per gli IACP (le case popolari ndr.) la scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli edifici posseduti da unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Altre due importanti novità sono poi contenute nella risposta scritta, pubblicata giovedì 29 aprile 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) e riguardanti la definizione di edificio con più unità immobiliari accatastate e gli interventi per la rimozione di barriere architettoniche. Eccole nello specifico:

Definizione di edificio da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate

“Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio. Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8″.

Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche

“Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Superbonus 110% e Bonus edilizia

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