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Un ripasso sull’Albo Gestori Ambientali

12 Marzo 2021 Stampa

L’Albo Gestori Ambientali è deputato al riconoscimento del possesso di particolari requisiti tecnici, morali e di capacità finanziaria in capo ai soggetti che intendono svolgere l’attività di trasporto rifiuti, bonifica siti inquinati e/o contenenti amianto, commercio e intermediazione rifiuti senza detenzione degli stessi.
L’Albo è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente, e in Sezioni Regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione.

L’Albo si configura come elemento di trasparenza per l’intero settore, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti, per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti; viene aggiornato in tempo reale e può essere consultato sul sito dedicato.

Nello stesso è disponibile un’area riservata alle imprese iscritte, che facendo il login impresa, hanno la possibilità di presentare le istanze ed effettuare i pagamenti telematicamente, nonché controllare la propria posizione.

Chi si deve iscrivere

Le imprese obbligate all’iscrizione all’Albo (ai sensi dell’art. 212 co. 5 del D. Lgs. 152/2006) sono quelle che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, l’attività di bonifica dei siti, l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto e l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

E’ subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40% nel caso di imprese in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Quali sono i requisiti

Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti:

  • siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
  • non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
  • non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • siano in possesso di una attestazione di capacità finanziaria per iscrizione all’albo gestori ambientali;
  • non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
    • la pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;
  • non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all’Albo.

A seconda della tipologia di impresa deve possedere detti requisiti:

  • il  titolare, nel caso di impresa individuale;
  • i soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
  • gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Diritto annuale di iscrizione

Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali devono pagare un diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno. Sono soggetti obbligati al versamento del diritto annuale, secondo la categoria e/o classe di appartenenza, le imprese che effettuano l’attività di:

  • raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
  • raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
  • bonifica dei siti;
  • bonifica dei beni contenenti amianto;
  • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

 e i produttori iniziali di:

  • rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto in proprio fino a 30 Kg/l al giorno di questi rifiuti.

Importi

Gli importi dovuti sono i seguenti:

Categorie dalla 1 alla 8:

  • classe a) 1.800 €
  • classe b) 1.300 €
  • classe c) 1.000 €
  • classe d) 750  €
  • classe e) 350  €
  • classe f) 150 €

Categorie 9 e 10:

  • classe a) 3.100  €
  • classe b) 2.050 €
  • classe c) 1.300  €
  • classe d) 650  €
  • classe e) 300 €

Categoria 2 bis e 3 bis:

  • 50,00 €

Versamento

Nel caso di prime iscrizioni o variazioni di classe l’importo del diritto è frazionato in ragione dei mesi di effettiva iscrizione e il pagamento può essere effettuato solo dopo aver ricevuto la notifica da parte della Sezione.

Le imprese iscritte in più categorie pagano l’importo derivante dalla somma dei singoli diritti per ciascuna categoria e classe.

Nel caso di cancellazione dall’Albo l’impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l’anno in corso.

Mancato o ritardato pagamento

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo e durante il periodo di sospensione l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa.
La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.

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