Giovedì 28 gennaio le principali associazioni datoriali, tra cui Confartigianato, e le organizzazioni sindacali, hanno sottoscritto un accordo valido per le aziende non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti e che applicano la Parte II del contratto collettivo nazionale (CCNL) area alimentazione panificazione del 23 febbraio 2017.
L’accordo prevede il riconoscimento di un aumento salariale pari a 46,43 euro a regime, a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, da corrispondere in due tranches: 25 euro (dal 1° febbraio 2021) e 21,43 euro (dal 1° aprile 2021). L’aumento copre anche il periodo vacante, cioè quello compreso tra la scadenza del CCNL – avvenuto il 31 dicembre 2018 – e l’attuale rinnovo.
L’esclusione dei pubblici esercizi
Tra le novità, l’esclusione dei pubblici esercizi dall’anticipazione retributiva. Un risultato importante considerato il difficile momento che queste imprese stanno affrontando a seguito della crisi pandemica.
Per la prima volta dunque questo CCNL ha una tabella dei minimi retribuiti specifica per questa tipologia di imprese.
Apprendistato
Novità importante anche su questo fronte. In particolare per le imprese che perdono i requisiti dell’artigianato e passano all’applicazione della Parte II del CCNL. Queste imprese potranno ora applicare la disciplina più favorevole per i rapporti di apprendistato in essere: durata contrattuale e quindi decontribuzione fino a cinque anni, invece che tre come previsto per le aziende non artigiane.
Contratto a termine per il reinserimento al lavoro
Infine è stato concordato di estendere alle imprese che applicano la Parte II (dunque anche per i pubblici esercizi) la possibilità di utilizzare una particolare tipologia di rapporto di lavoro, il contratto a termine per il reinserimento al lavoro (vedi art.59 della Parte I).
Questa formula contrattuale consente, fino al 31 dicembre 2022, di assumere lavoratori con contratto a termine e con salario di ingresso.