VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti annuali per importi superiori a € 5.000, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR).
In caso di utilizzo del credito:
– in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo);
– con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;
l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
L' Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa. In particolare ha fornito l’elenco dei codici tributo:
– relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione “verticale”, con conseguente esclusione dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici.
Con l’aggiunta del comma 4-bis è inoltre previsto che:
– l’utilizzo in compensazione del credito annuale/infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione/istanza;
– nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili” il mod. F24 è scartato.