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Nuova regolamentazione per apparecchi elettromeccanici utilizzati nelle attivita di estetista

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11 Gennaio 2016 Stampa

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista (articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1).

Le modifiche contenute in detto provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico – di concerto con il Ministero della Salute – nell’ambito dell’iter di riesame delle disposizioni regolamentari avviato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471/2014.

Come è noto, infatti, per effetto di tale Sentenza erano decadute le limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature di cui alla scheda 16 lett.c) (luce pulsata per fotodepilazione) ed alla scheda 21b (laser per la depilazione estetica).

Dall’esame dei contenuti del nuovo Decreto, si rilevano le seguenti modifiche:

Per quanto riguarda in generale le schede che non sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato è stata effettuata una rivisitazione formale, con opportuno aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.
la pena citare le modifiche apportate alla scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure) ovvero l’esclusione dal corredo delle sgorbie e l’inclusione di tronchesi e pinzette.
scheda 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) ha invece meglio puntualizzato e definito le indicazioni relative a modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso.

Rispetto alle schede oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, mentre nulla è cambiato sulla scheda 21b (laser per la depilazione estetica), la scheda 16 lett.c) contiene le seguenti modifiche : in luogo dei 10° C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5° C ai 15° C, mentre le lunghezze d’onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente previsti).

Inoltre, mentre nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata” (sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri competenti), l’elenco è stato integrato con la scheda n. 23, relativa al “Dermografo per micropigmentazione”, il cui inserimento era stato oggetto di confronto nell’ambito del tavolo tecnico a suo tempo istituito con la partecipazione delle scriventi Organizzazioni.
all’utilizzo di tale apparecchiatura, si sottolineano le disposizioni previste dal Decreto relativamente alle cautele d’uso ed alle modalità di esercizio ed in particolare l’obbligatoria osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e successive normative vigenti, nonché quanto stabilito con riferimento alla formazione degli operatori, come di seguito riportato:
“Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.
formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Si allega copia del Decreto n. 206 e del conseguente regolamento

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