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Prestazioni di lavoro accessorio – Il nuovo assetto normativo

7 minuti di lettura
31 Ottobre 2016 Stampa

Il lavoro accessorio prestato presso un imprenditore o un professionista è tutelato dalle norme sulla salute e sicurezza del lavoro

Il nuovo assetto normativo (cfr. articolo 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015), molto più flessibile rispetto a quello originariamente concepito dal legislatore del 2003 (cd. Riforma Biagi), ha determinato anche la necessità di una diversa regolamentazione delle tutele del lavoratore per quanto riguarda la salute e la sicurezza del lavoro; infatti, l'articolo 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 151/2015, nel rimodulare il campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, ha generato tre distinti regimi di tutela del lavoro accessorio che presentano caratteri profondamente diversi tra di loro, a differenza di quanto, invece, prevedeva la disciplina previgente che equiparava in ogni caso il prestatore di lavoro “a voucher” al lavoratore subordinato, ad esclusione dei piccoli lavori domestici, con la conseguente applicazione integrale degli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il regime del lavoro accessorio per imprese e professionisti

Occorre considerare, infatti, che l'art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. n. 151/2015, stabilisce in primo luogo che per i lavoratori che effettuano prestazioni di questo tipo

«… le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista».

La stessa norma, poi, stabilisce ancora che

«Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili».

Posto che il lavoro accessorio, a seconda dei casi, può assumere in concreto una natura subordinata (art. 2094 c.c.) o autonoma (art. 2222 c.c.), occorre considerare che la norma prevede, quindi, l'applicazione del regime di tutela piena del D.Lgs. n. 81/2008 (e delle altre norme in materia) quando il lavoro è prestato a favore di un soggetto avente la qualifica di imprenditore o di professionista, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto che, invero, porrebbe i ben noti problemi qualificatori qualora la norma contenuta nell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, fosse stata orientata nella direzione del lavoro accessorio subordinato.

Campo di applicazione

L'utilizzo del termine “imprenditore” potrebbe far pensare che siano esclusi da tale regime, invece, i piccoli imprenditori, ossia i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.); tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione penale su questo punto già in passato si è espressa nel senso di ritenere non determinante la distinzione civilistica tra imprenditore e piccolo imprenditore ai fini dell'applicazione delle tutele delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione antinfortunistica (cfr. Cass. pen. sez. IV, 10 gennaio 1989).

D'altro canto l'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, fornisce una definizione particolarmente ampia di datore di lavoro per la sicurezza che risulta sganciata dal parametro dimensionale e del resto anche dal tenore dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015, si ricava che il termine “imprenditore” è utilizzato nel senso di ricomprendere anche i “piccoli imprenditori”; d'altro canto anche nell'articolo 2087 c.c. viene utilizzato il termine “imprenditore” che per giurisprudenza costante è inteso come il datore di lavoro a prescindere da soglie dimensionali.

Di conseguenza quando un imprenditore o professionista occupa lavoratori con il voucher è tenuto a garantire le stesse tutele previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi d'informazione, di formazione e di addestramento (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008), oltre che di garantire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti attraverso il medico competente (art. 41, D.Lgs. n.81/2008) e adempiere, più in generale, a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme in materia come, ad esempio, il D.P.R. n. 177/2011, relativo ai luoghi confinati o sospetti d'inquinamento.

Formazione

Nella prassi capita spesso che, al contrario, il lavoratore occupato con il sistema del voucher è invece considerato di “serie b” rispetto a quelli occupati stabilmente con un'evasione, più o meno marcata, dagli obblighi di sicurezza; un esempio emblematico in tal senso riguarda l'obbligo di formazione.

L'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che la formazione deve essere adeguata e sufficiente, mentre il comma 12, del medesimo articolo 37, dispone che la stessa deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Alla luce di siffatto principio, pertanto, il lavoratore dovrà frequentare i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e quindi le ore di formazione dovranno essere coperte da voucher.

ll regime di tutela limitata del lavoro accessorio negli altri casi

Come è stato già rilevato in modo poco comprensibile l'art. 3, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che “Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21”; sorge, quindi, il problema di stabilire quali siano questi altri casi richiamati dalla norma nei quali, pertanto, non si applica il regime di tutela pieno previsto per i lavoratori subordinati (e equiparati), bensì solo quello di tutela limitata che l'art. 21 dello stesso decreto accorda ai lavoratori autonomi e alcuni altri soggetti (es. collaboratori dell'impresa familiare).

Da una prima lettura sembra che il legislatore faccia riferimento ai datori che svolgono un'attività non avente scopo di lucro (es. associazioni, fondazioni, etc.) ma questa nuova previsione è un profilo problematico sul quale bisognerà attendere dei chiarimenti.

Di conseguenza in tale caso i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, e la facoltà di chiedere di beneficiare della formazione prevista per i lavoratori (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) e/o della sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008).

I casi di esclusione

Continuano, invece, a essere esclusi dal campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, e dalle altre norme in materia:

– i piccoli lavori domestici a carattere straordinario
– l'insegnamento privato supplementare
– l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili

Tale previsione si raccorda con quella dall'art. 2, c.1, lett. a) dello stesso decreto che esclude dal suo campo applicativo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) i quali ricevono, pertanto, dall'ordinamento giuridico solo una tutela generale.

Il divieto del lavoro accessorio nell'appalto

Si osservi, infine, che secondo quanto previsto dall'art. 48, c.6, del D.Lgs n. 81/2015, in ogni caso è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.


Aggiornamento formazione per datori di lavoro autonominatosi R.S.P.P

Si ricorda alla imprese che sulla base dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011, ricordiamo che i Datori di Lavoro che si sono autonominati Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dopo il 31 Dicembre 1996, e che hanno effettuato il corso specifico di formazione della durata di 16 ore, devono obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento, entro e non oltre l'11/01/2017. Per saperne di più


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