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Autoscuole: accolta la richiesta di Confartigianato sulla non retroattività dell’Iva

3 minuti di lettura
2 Ottobre 2019 Stampa

Accolta la posizone di Confartigianato 

Dopo le dure prese di posizione dei giorni scorsi, sia a livello territoriale che nazionale, Confartigianato Trasporti informa dal suo sito internet che sulla questione Autoscuole ed IVA (leggi qui per saperne di più) sulle prestazioni didattiche, il Governo ha annunciato una norma di legge per rendere non retroattiva l’applicazione del tributo. (segue) In una risposta al question time, il Governo conferma la necessità di una norma e richiama la giurisprudenza comunitaria in tema di legittimo affidamento. Il 25 settembre 2019 il Governo ha risposto al question time presentato in Commissione Finanze della Camera sull’applicazione dell’IVA alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a seguito della risoluzionedell'Agenzia delle Entrate.

Il Governo, raccogliendo le richieste delle autoscuole e degli autotrasportatori preoccupati dall'interpretazione per cui gli enti formativi dovevano versare l'Iva dei corsi svolti negli ultimi cinque anni, fa presente che è allo studio l’emanazione di una norma finalizzata a ridefinire l’ambito applicativo dell’esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi quindi gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di Giustizia europea, ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell’art. 10, n. 20), DPR 633/72 con l’articolo 132, c.1, lett. i), direttiva 2006/112/CE.

Il Governo richiama la costante giurisprudenza comunitaria (sentenze 21/9/2019, C-326/15 e C-605/15), i cui principi consolidati portano ad escludere l’applicazione per il passato del principio in esse affermato. Su tali considerazioni si basava la posizione portata avanti da Confartigianato che ha invocato la necessità della non retroattività della norma, al fine di evitare ripercussioni negative sul contribuente. La norma, che dovrebbe essere inserita nel primo provvedimento utile, dovrà, quindi, sostanzialmente attribuire efficacia non retroattiva alla sentenza C-449/2017 proprio per garantire il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno reso prestazioni in esenzione IVA. Si avvisa, però, che nel frattempo e fino all’emanazione della specifica norma di legge: – le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole, a decorrere dal 2 settembre 2019, prudenzialmente vanno assoggettate ad IVA: anche se sarà emanata una norma specifica, si ritiene che il contribuente non possa disconoscere l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 79/E/2019. – nessuna variazione deve essere effettuata per le operazioni poste in essere fino al 1° settembre 2019: la norma in via di emanazione, come detto, dovrà garantire il legittimo affidamento del contribuente.

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