Il 10 agosto il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare indirizzata ai Prefetti per chiarire alcuni dubbi riguardo la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero il Green pass.
La circolare del Viminale interviene in particolare sulla discussa questione del controllo del documento di identità da parte degli esercenti e chiarisce, come anche da nostra richiesta che i titolari (o i loro delegati) devono richiedere l’esibizione del green pass ai propri clienti, ma non sono tenuti a verificarne l’identità, anche se possono farlo.
Il Ministero specifica che tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, nel caso in cui appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione. Il Ministero dell’Interno specifica inoltre che l’avventore o cliente è comunque tenuto ad esibire il documento anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale.
Secondo la nostra associazione del commercio:
La circolare rappresenta una buona notizia che va incontro alle richieste delle imprese. Circa le sanzioni si chiarisce che ‘laddove non siano riscontrabili palesi violazioni da parte dell’esercente’, la sanzione prevista da 400 a 1.000 euro, è applicabile al solo avventore/cliente che ha esibito la falsa certificazione verde o Green pass.
La circolare specifica inoltre che per gli spettacoli all’aperto e gli eventi sportivi, gli organizzatori possono affidare la verifica delle certificazioni verdi agli steward, cioè a personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dalla Questura.