detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica
Con la risoluzione n. 9 del 20.01.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento” sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste.
In particolare il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
Requisiti necessari per l’Istituto di pagamento
Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che: l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.