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Attivata l’anagrafe ministeriale degli impianti di carburante

3 minuti di lettura
9 Luglio 2018 Stampa

La normativa, l'obbligo di iscrizione, la dichiarazione di compatibilità/incompatibilità

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, al comma 100, ha previso l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, entro e non oltre il 24 agosto 2018. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al MiSE,  alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade oppure che non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali. Alternativamente, per i casi nei quali si ricade nelle fattispecie di incompatibilità, i sottoscriventi si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi.

La piattaforma e la procedura di iscrizione

L'anagrafe degli impianti di carburante è contenuta all'interno del portale impresainungiorno.gov.it, e la si può raggiungere dal sito del Ministero dello sviluppo economico cliccando sul collegamento ipertestiale "Anagrafe Carburanti", a cui il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà poi accedere secondo due differenti modalità:

  •  mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  •  tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

La pratica dovrà essere firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza. L’assolvimento dell’adempimento di legge sarà comprovato dal numero di protocollo rilasciato tramite PEC, dal Ministero al dichiarante, al termine della procedura.

Altre informazioni

  • Per snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti.
  • Il MiSE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  • L'iscrizione all'anagrafe spetta al titolare dell'autorizzazione/concessione (e le relative sanzioni in caso di ritardo), ma è bene che anche il gestore si assicuri che la procedura vada a buonfine, in quanto il rilascio del
    annuale di carico e scarico da partedell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla verifica che l'impianto sia iscritto all'anagrafe e che sia stato dichiarato  compatibile.

Manuale Utente e assistenza agli Associati

Per maggiori informazioni è possibile scaricare nella sezione sottostante il Manuale utente per la procedura pubblicato dal MISE.

Per maggiori informazioni per l'adempimento gli Associati Licom Lapam possono contattare la segreteria provinciale ai seguenti recapiti:

Segreteria Licom Libero Commercio

Stefano Gelmuzzi – Telefono 059/893111 – Email : [email protected]

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