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Autotrasporti: cosa prevedono i requisiti di onorabilità, idoneità e REN o stabilimento

5 minuti di lettura
13 Novembre 2020 Stampa

Ecco quanto richiesto dall’Albo Autotrasportatori merci conto terzi.

Onorabilità

Consiste nell‘assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell’assenza di condizioni ostative specificamente individuate nella citata disposizione. Il requisito di onorabilità infatti non sussiste o cessa di sussistere in capo al soggetto che si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 395/2000. Si evidenzia che:

– nei casi in cui è contemplata la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva delle pena detentiva;
– si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).

Sono fatti salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena (166 e 167 c.p.) e della riabilitazione (art. 178 c.p.) e di ogni altra disposizione che preveda l’estinzione del reato.

Da chi deve essere posseduto?

– dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di gestore dei trasporti;
– dall’amministratore unico ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche, pubbliche o private;
– dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone;
– dal titolare dell’Impresa individuale o famigliare e dai collaboratori dell’Impresa familiare.

Come si dimostra?

Con autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 in cui si dichiara il possesso dell’onorabilità richiesta.

Idoneità professionale

Il requisito dell’idoneità professionale è previsto dal R.E. 1071/2009, art. 4 e dal D.D. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291/2011, artt. 4 e 8. Il requisito è sussistente solo se posseduto dalla persona (cd. gestore dei trasporti) che viene designata dall’impresa di trasporto – ai sensi della vigente normativa – a dirigere l’attività di trasporto su strada.

Che cos’è l’idoneità professionale e come si dimostra?

È un titolo che abilita al trasporto nazionale o trasporto nazionale/internazionale su strada di merci conseguito:

– mediante il superamento dell’esame previsto dalla normativa e il conseguimento del relativo attestato – già ottenuto o da conseguire a seguito di esame da svolgersi presso la Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, art. 8 del D.D. 291/2011 e relative disposizioni attuative;
– in esenzione dall’esame per esperienza quinquennale nella direzione dell’attività, ai sensi degli artt. 8 DM 191/1991 e 6 del D. Lgs 14 marzo 1998, n°84;
– in esenzione dall’esame per esperienza decennale nella direzione dell’attività, ai sensi dell’art. 9 del RE (CE) 1071/2009 (D.D. 20/04/2012 Prot. 40 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e dell’art. 11 comma 6 della Legge n. 35 del 04/04/2012.

Chi può esercitare le funzioni di gestore dei trasporti?

La persona che è in possesso dell’idoneità professionale e dell’onorabilità e dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto (cd. gestore interno dei trasporti), ricoprendo alternativamente uno dei seguenti ruoli:

– titolare dell’impresa individuale ovvero collaboratore dell’impresa familiare;
– socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
– amministratore unico o membro del Consiglio di Amministrazione per le persone giuridiche e persone private in ogni altro tipo di società o ente ovvero aziende speciali o consorzi;
– dipendente dell’impresa, al quale siano state attribuite le mansioni di direzione dell’attività di trasporto con rapporto di lavoro subordinato.

In alternativa al gestore che ha legami con l’impresa, può essere designato come gestore dei trasporti una persona in possesso dell’onorabilità che sia legata con contratto scritto secondo le previsioni del regolamento europeo (cd. gestore esterno dei trasporti – art. 4 comma 2 D.D. 291/2011 e art. 4 paragrafo 2 RE 1071/2009). Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l’autonomia di spesa necessaria per l’esercizio delle funzioni.

Idoneità finanziaria

Il requisito dell’idoneità finanziaria è previsto dal R.E. 1071/2009, art. 7 e dal D.D. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291/2011, art. 7. L’impresa di trasporto di merci su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria.

Che cos’è?

Il Regolamento Europeo prevede che le imprese di autotrasporto devono essere in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale.
Tale requisito consiste nella disponibilità di risorse finanziarie nella misura di:

– 9.000 euro per il primo veicolo;
– 5.000 euro per ogni veicolo supplementare.

Come di dimostra?

Si dimostra, annualmente, in una delle seguenti modalità:

– attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al Registro dei revisori legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze/Ragioneria Generale dello Stato, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’Impresa dispone di capitale e riserve nella misura non inferiore a quella sopra evidenziata (9.000 euro + 5000 euro per ogni veicolo ulteriore); anche le società di persone e le imprese individuali possono avvalersi della certificazione riferita al “patrimonio netto” rilasciata da un commercialista iscritto nel registro dei revisore contabile ovvero dal Responsabile di un CAF;
– attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nei rispettivi albi (ai sensi dell’art. 107 del TUB) e autorizzati, sotto forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale, nella misura non inferiore a quella sopra evidenziata (9.000 euro + 5000 euro per ogni veicolo ulteriore). Per le neo imprese e limitatamente ai primi due anni di attività la capacità finanziarie può essere dimostrata con specifica polizza professionale.

È necessario spedire la documentazione, a riprova del requisiti di capacità finanziaria, alla Motorizzazione Civile competente.

R.E.N. Stabilimento.

Il requisito dello stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto che dimostrino di:

a) disporre di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano presso la quale conservano la propria documentazione contabile, fiscale, del lavoro e attinente l’attività di trasporto (detta documentazione può anche essere conservata presso specifici professionisti);
b) disporre di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate
c) indicare la sede operativa (officina) presso la quale svolge l’attività di manutenzione dei propri autoveicoli.

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