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Aziende del Benessere: semplificazioni in materia di gestione di rifiuti speciali

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29 Gennaio 2016 Stampa

L'articolo 69 del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità introduce “Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche” con importanti semplificazioni per le attività ricadenti nell’ambito dei codici

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (ATECO 96.02.01)
Servizi degli istituti di bellezza (ATECO 96.02.02
Attività di tatuaggio e piercing (ATECO 96.09.02)

La norma in oggetto ha ricompreso tali attività nell’ambito di quelle considerate a ridotto impatto ambientale e ha semplificato la gestione di tutti i rifiuti pericolosi generati da queste attività.

Di conseguenza, a far data dal 2/2 p.v. (data di entrata in vigore della Legge) e previa autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali, tutti i rifiuti pericolosi prodotti dalle imprese del benessere potranno essere trasportati in conto proprio presso impianti autorizzati di smaltimento e nella quantità massima di 30 chilogrammi al giorno.

La semplificazione ha inoltre eliminato l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti (procedura MUD) lasciando sostanzialmente quale unico adempimento necessario l'emissione e la tenuta in ordine cronologico del formulario di identificazione.

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