Come ormai sappiamo a partire dal prossimo 6 agosto sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “green pass” comprovante l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un tampone negativo (validità 48 ore).
Tale misura non riguarda i centri estetici, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere.
Alcune attività possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, quindi l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte dell’autorità è il codice attività.
Pertanto:
- sono esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i centri estetici (Codice attività 96.02.02)
- sono soggetti all’obbligo di verifica del green pass tutti i centri benessere (Codice attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, abbiamo presentato un emendamento alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera volto a chiarire che le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.