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Bonus vacanze al via dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

Da mercoledì 1° luglio è possibile utilizzare il bonus vacanze, l'agevolazione prevista dal DL "Rilancio" per pagare il soggiorno ed i servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast.
una sintesi del provvedimento e delle circolari emanate in proposito dalla Agenzia delle Entrate

Che cos'è il Bonus vacanze

Il Bonus vacanze è una agevolazione per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare

L'agevolazione consiste in un bonus, spettante per l’80% sotto forma di sconto sull'importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, spetta nella misura massima di:

500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
150 euro per quelli composti da una sola persona.

Non ci sono vincoli per l’utilizzo. Si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Ad esempio, un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di una vacanza, il cui prezzo è pari a 1.000 euro. Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro.
, nella dichiarazione dei redditi 2021, relativa all’anno di imposta 2020, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta.

Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).

Attenzione: vincoli di legge

– Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
– Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
– Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
– La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o documento fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
– Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
– Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Chi può usufruire del bonus

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

Come funziona e cosa deve fare il beneficiario: il cliente dell'albergo

1) Installare la app dei servizi pubblici "IO" resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa, per la quale guida e informazioni su utilizzo e download possono essere reperiti su io.italia.it
) Chiedere il bonus vacanze a partire dal 1° luglio tramite la app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, che però deve essere in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0)
) Qualora non vi fossero problemi o errori, viene confermata l'assegnazione nella sezione "Pagamenti" della app, ed è possibile visualizzare il bonus vacanza comprendente il codice QR, il codice univoco, l'importo spendibile (attribuito in base alla DSU presentata), l'elenco dei componenti del nucleo familiare, il periodo di validità entro quale spendere il bonus
) Avendo preventivamente verificato con l'albergatore che la struttura aderisce all’iniziativa e “accetta” il bonus, al momento del pagamento il fruitore comunica il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code sullo smartphone. Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verificando, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto
) In sede di dichiarazione dei redditi a fine anno, il cliente porta in detrazione il 20% di credito rimasto.

Come funziona e cosa deve fare l'albergo o impresa esercente

Il fornitore inserisce i seguenti dati:

il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale, presentandolo esclusivamente attraverso i servizi telematici, ed utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali)

Il codice tributo da utilizzare NON è ancora stato pubblicato e sarà a breve oggetto di un provvedimento della Agenzia delle Entrate.
alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

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