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Cantieri praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti

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20 Gennaio 2020 Stampa

Cantieri praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali degli appalti

La versione definitiva del Dl Fiscale (Dl 124/2019) – radicalmente modificata in seguito alle proteste e alle forti criticità evidenziate anche da Confartigianato – avrebbe ora un'applicazione residuale nelle costruzioni e rimarrebbe sostanzialmente circoscritta alle ipotesi di manutenzioni in aree di proprietà dei committenti e con beni strumentali messi a disposizione da quest'ultimo. Oltre a far riferimento a manutenzioni di un certo peso: almeno del valore annuale di 200mila euro.

La norma, entrata in vigore il 1 gennaio con la volontà di contrastare l'evasione delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro, di fatto introduce un complicato sistema di controllo da parte del committente sulla correttezza dei versamenti operati dai suoi fornitori. La novità riguarda sia i committenti pubblici che privati, ma presenta un'applicazione molto più ristretta rispetto alla versione originaria, che prevedeva addirittura che il committente sostituisse le imprese appaltatrici, versando al posto loro le ritenute fiscali.

Analizzando il testo dell’articolo 4 del D.L. Fiscale, infatti, si legge che per l’applicazione devono ricorrere contemporaneamente diverse condizioni:

– affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;

– contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

– contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;

– svolgimento presso le sedi di attività del committente;

– utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo (o ad esso riconducibili in qualunque forma)

Sulla base di questa lettura restano fuori la quasi totalità delle opere pubbliche, poichè, anche sposando un'interpretazione larga della parola «sede», e quindi includendo anche altre aree e beni di proprietà o riconducibili ai committenti, resterebbe comunque difficile trovare un cantiere per la realizzazione di un'opera che si svolga con beni strumentali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Mentre gli eventuali subappalti non si svolgerebbero in aree di proprietà del committente.

Le nuove regole prevedono per appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento. Parallelamente, il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, dovrà altresì bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie. Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti, dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli.

Quello che cambia, rispetto al caso di mancato versamento di stipendi e contributi, sono le contromisure previste in caso di irregolarità. Qui non scatta la trattenuta delle somme, ma la sospensione del versamento dei Sal (Stato avanzamento lavori ndr.) all'impresa fino a quando l'azienda non provvede a sanare l'irregolarità. Questo significa che le aziende in crisi di liquidità potrebbero trovarsi di fronte a difficoltà aggiuntive rispetto alla possibilità di sanare la situazione.

La sospensione del pagamento dei Sal è autorizzata fino al 20% «del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate». Per l'impresa trovata in fallo, inoltre, non c'è alcun modo di contestare la sospensione del pagamento dei Sal perché, recita la norma, «in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute».

A sciogliere gli ultimi dubbi – visto che l'interpretazione letterale dell'articolo 4 non è semplicissima – sarà l'Agenzia delle Entrate, con una circolare mirata a definire non solo l'ambito di applicazione della norma ma anche tutti gli altri dubbi operativi. A partire da come calcolare il peso della manodopera (costo o valore) fino a definire le modalità di comunicazione delle informazioni.

Per questo e in considerazione del termine di entrata in vigore (1 gennaio 2020), per cui i primi versamenti oggetto della nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio, la necessità di una proroga appare quanto meno opportuna.

 

 

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