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Cantieri temporanei: come gestire la viabilità

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21 Dicembre 2017 Stampa

Viabilità dei pedoni e dei mezzo d'opera

All'interno del cantiere temporaneo deve essere assicurata la viabilità dei pedoni e dei mezzi d'opera come prescritto dall'art. 108 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che recita: "Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli"

Nei cantieri in cui è prevista la nomina del Coordinatore per l’esecuzione, egli redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive in merito alla viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici e pedoni, corredate da tavole e disegni tecnici esplicativi, come previsto dall' Allegato XV, punto 2.2.2 e 2.2.4 del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.

L’art. 95 del D.Lgs. 81/08 prevede, inoltre, che il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice, durante l’esecuzione dell’opera, cura la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione. Lo studio e l'organizzazione della viabilità di cantiere è necessario affinchè i mezzi d'opera non interferiscano con il passaggio dei lavoratori mettendo in pericolo la loro incolumità.

Il Coordinatore per la Sicurezza e il Datore di Lavoro devono valutare i seguenti rischi:

– Investimento
– Seppellimento e sprofondamento
– Scivolamenti e cadute a livello
– Stritolamento e cesoiamento
– Urti, colpi e compressioni
– Caduta materiale dall’alto
– Cadute dall’alto

A tal fine è opportuno:

– Separare e mantenere distinta la viabilità pedonale da quella destinata ai mezzi d’opera;
– Ridurre al minimo dei punti di conflitto dei percorsi, veicolare e pedonale;
– Verificare il numero di accessi tecnicamente realizzabili considerando l’estensione del cantiere, le caratteristiche della viabilità in prossimità del cantiere, lo sviluppo del perimetro e la necessità di realizzare vie di fuga ed uscite d’emergenza;
– Verificare la possibilità di realizzare una viabilità a senso unico o a doppio senso di marcia garantendo alle due circolazioni una adeguata carreggiata secondo i requisiti minimi necessari a permettere una percorrenza sicura;
– Realizzare aree di manovra idonee alle dimensioni dei mezzi di cantiere;
– Rispettare le distanze di sicurezza dai luoghi pericolosi
: scavi, aree di manovra e rotazione gru e macchine di cantiere, scale aeree, ponteggi, ponti a sbalzo, etc

 

La gestione delle emergenze in cantiere

 

Il D.Lgs. 81/o8 e s.m.i. definisce alla Sezione VI (Gestione delle emergenze) del Titolo I, le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro:

– organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
– designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
– informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
– programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
– adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
– garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Nei cantieri ove operino contemporaneamente più imprese è “opportuno organizzare e disporre un sistema di gestione delle emergenze concordato con gli enti di soccorso 118 e 115. In tutti i casi è comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei soccorsi in caso di necessità”.

Inoltre nei cantieri, “a causa della specificità del luogo di lavoro e della generale compresenza di più imprese, e i lavoratori autonomi, è possibile che gli obblighi inerenti la gestione delle emergenze, a carico del datore di lavoro, vengano regolati a parte, nell'ambito delle previsioni contrattuali, dirottandoli a carico del committente (art. 104, comma 4 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.). In tali casi si solleva il datore di lavoro dall'obbligo di designazione degli addetti e alla gestione delle emergenze, dovendo il committente stesso provvedere, garantendolo nei contratti d'affidamento dei lavori, all'organizzazione di un apposito servizio antincendio e di gestione delle emergenze”.

In questo caso, conseguenza di tale previsione, il Coordinatore per la Progettazione dell’opera (CSP) dovrà prevedere, nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), “un sistema di gestione delle emergenze di tipo comune” (così come previsto nell'allegato XV del Testo Unico), “specificando il soggetto (l'appaltatore) che dovrà farsi carico di tale onere, sgravando tutti gli altri soggetti dagli obblighi di cui all'art. 18 c. 1, lett. b), cioè di designazione degli addetti ai compiti speciali e di gestione delle emergenze”.

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