Il Decreto Legislativo 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.
Per quel che riguarda le imprese di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante, vi è l'obbligo di esporre nei luoghi di vendita al consumatore finale il "Cartello illustrativo della Direttiva 94/11/Ce e DM 11 Aprile 1996", che fondamentalmente è una legenda delle parti delle calzature e dei materiali indicati anche nelle etichettature dei prodotti.
In allegato il cartello in questione, e di seguito una sintesi della normativa vigente in materia di etichettatura di prodotti calzaturieri.
Cosa si intende per il termine calzature
Con il termine “calzature” si intendono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. (art. 1 c.2 D.M. 11/04/1996).
Rientrano quindi nella definizione di calzature:
- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno e stivali di qualsiasi altezza;
- sandali di tipo vario, espadrilles;
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica) senza suole riportate;
- calzature usa e getta con suola riportate;
- calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.
Sono invece escluse dalla normativa in questione :
- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs.475/92 (dispositivi di protezione individuale);
- calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).
I destinatari del provvedimento
Il Decreto Ministeriale 11/04/1996 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di calzature. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (ovverosia : l'importatore, il grossista, il rappresentante ed ilvenditore).
Apposizione
Il fabbricante di calzature o suo rappresentante con sede nell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale e che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, deve applicare un'etichetta sulle calzature ed è personalmente responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.
Come deve essere fatta l'etichetta
- deve essere apposta su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;
- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere chiaramente leggibile ed accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore;
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
- può contenere altre indicazioni supplementari per chiarire la qualità e le finiture delle calzature scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
- Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato sul prodotto o suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del fabbricante e i dati identificativi del prodotto: tipo (in alternativa marca, modello, articolo, codice, codice a barre).
Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente e deve esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta di seguito allegato.