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Cartello obbligatorio per il commercio al dettaglio di calzature

4 minuti di lettura
23 Marzo 2018 Stampa

Il Decreto Legislativo 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.

Per quel che riguarda le imprese di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante, vi è l'obbligo di esporre nei luoghi di vendita al consumatore finale il "Cartello illustrativo della Direttiva 94/11/Ce e DM 11 Aprile 1996", che fondamentalmente è una legenda delle parti delle calzature e dei materiali indicati anche nelle etichettature dei prodotti.

In allegato il cartello in questione, e di seguito una sintesi della normativa vigente in materia di etichettatura di prodotti calzaturieri.

Cosa si intende per il termine calzature

Con il termine “calzature” si intendono tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. (art. 1 c.2 D.M. 11/04/1996).

Rientrano quindi nella definizione di calzature:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno e stivali di qualsiasi altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica) senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suola riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono invece escluse dalla normativa in questione :

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs.475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).

I destinatari del provvedimento 

Il Decreto Ministeriale 11/04/1996 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di calzature. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (ovverosia : l'importatore, il grossista, il  rappresentante ed ilvenditore).

Apposizione

Il fabbricante di calzature o suo rappresentante con sede nell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale e che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, deve applicare un'etichetta sulle calzature ed è personalmente responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Come deve essere fatta l'etichetta

  • deve essere apposta su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere chiaramente leggibile ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere altre indicazioni supplementari per chiarire la qualità e le finiture delle calzature scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
  • Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato sul prodotto o suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del fabbricante e i dati identificativi del prodotto: tipo (in alternativa marca, modello, articolo, codice, codice a barre).

Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente e deve esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta di seguito allegato.

 

Allegati

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