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Con il decreto legge “Rilancio” arriva il Super bonus al 110%

Dopo le numerose modifiche e integrazioni che si sono susseguite nelle scorse settimane è ora definitivamente delineato il campo di applicazione del super bonus fiscale, ideato quale propellente di investimenti per la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio e in particolare dei condomini. Si tratta di una detrazione del 110% che si applicherà alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020  al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo.

Potranno beneficiare del superbonus i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), oltre agli Istituti autonomi di case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per le persone fisiche il bonus non si potrà applicare agli interventi su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

Interventi per efficientamento energetico

Rispetto agli interventi di efficientamento energetico la condizione per poter accedere all’agevolazione è che le opere realizzate garantiscano il miglioramento di due classi energetiche (una se l’edificio è già in B), da dimostrare attraverso APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento.

Sono stati individuati tre interventi, così detti “trainanti”, per cui è prevista l’applicazione di questo superbonus:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, con un massimale di spesa agevolabile di 60.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Vincolo introdotto in corsa dal legislatore è l’impiego di materiali isolanti utilizzati che devono rispettare così detti C.A.M. (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017; 

interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di ACS a condensazione (almeno in classe A), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione), per cui la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese fino 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio;

interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione), per cui la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese fino a 30.000 €

Il bonus si potrà applicare – con l’aliquota al 110% – anche agli altri interventi di ecobonus, purchè realizzati in presenza di almeno uno dei “trainanti”: il montaggio di pannelli solari; il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari; gli interventi previsti dal vecchio ecobonus nei limiti di spesa previsti (art. 14 del Dl 63/2003);  la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Sisma bonus

L’aliquota maggiorata al 110% si potrà applicare anche alle spese sostenute per interventi di sisma bonus nei limiti di spesa già previsti (96.000 €), realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 
questi, oltre all’asseverazione dei professionisti incaricati per le varie fasi dell’intervento (progettazione strutturale, direzione lavori, collaudo statico), è richiesta anche un’attestazione di congruità delle spese sostenute da parte degli stessi tecnici.

Impianti fotovoltaici

Possibilità di accedere al superbonus anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e con cessione in favore del GSE dell’energia, realizzati su edifici (compresi sistemi di accumulo realizzati contestualmente o successivamente, nel limite di spesa di 1.000 €/kWh di capacità di accumulo), per spese fino a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale, purché realizzati contestualmente a uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico o a quelli di miglioramento sismico. Anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici potrà beneficiare del superbonus, purché realizzata contestualmente a uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico.

Lo sconto in fattura

Il superbonus potrà essere ceduto o scontato direttamente in fattura, ma per questo sarà necessario un visto di conformità rilasciato dai responsabili dei CAF. Il beneficiario potrà optare per:

– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

– oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Occorrerà però attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 maggio), per la definizione delle modalità attuative.

Le nostre osservazioni

Se da un lato è positiva l’apertura alle banche quali soggetti cessionari del credito, dall’altra l’articolo 121 del Decreto Rilancio fa tabula rasa della negoziazione condotta nei mesi scorsi dalle associazioni datoriali sullo “sconto in fattura” previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita.

Confartigianato aveva duramente contestato la misura che, dati alla mano, rischiava di escludere dal mercato del ‘sistema casa’ (costruzioni, impianti, serramenti) migliaia di piccole imprese.
à condivisa anche dall’Autorità Antitrust che era intervenuta nei confronti di Governo e Parlamento, che avevano ritenuto di modificare la norma, limitando lo sconto in fattura all’ecobonus e soltanto agli interventi “di ristrutturazione importante di primo livello” per le parti comuni condominiali di importo pari o superiore a 200mila euro.

Ciò che era stato ritenuto insostenibile un anno fa in sede di analisi del Decreto Crescita non può di certo considerarsi attuabile ora. La distorsione del mercato, che la stessa Antitrust aveva riconosciuto, la difficoltà a sostenere una drastica riduzione di liquidità, l’impossibilità di scontare tutto il credito di imposta nei 5 anni successivi da parte delle imprese più specializzate, sono elementi presenti ora come allora e l’aver aperto la possibilità di cessione del credito alle banche o ad altri intermediari finanziari non può rappresentare la soluzione.

Se per il nuovo superbonus 110%, la possibilità di “sterilizzare” i costi della cessione del credito può essere rappresentata dal 10% eccedente l’importo dell’intervento ammesso all’agevolazione, nel caso degli altri bonus ciò non accade.
sconto in fattura del Decreto Rilancio, infatti, amplia di molto la platea degi interventi, riferendosi a:

– interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa),

– interventi di efficienza energetica (eco bonus),

– adozione di misure antisismiche (sisma bonus),

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, (bonus facciate),

– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per questo il timore di Lapam è forte rispetto a un provvedimento quale lo “sconto in fattura”, già fortemente contrastato, previsto indistintamente senza tetti minimi di spesa e applicato a tutti i bonus fiscali.

Confartigianato sta valutando in questi giorni di promuovere modifiche al DL Rilancio, in particolare per gli interventi di sostituzione dei serramenti, che consentano anche interventi in Ecobonus riducendo i rischi derivanti dallo sconto in fattura per le piccole imprese del comparto.

Per maggiori informazioni

Alberto Belluzzi
categoria Edilizia
[email protected]
893111

Letizia Budri
categoria Impianti
[email protected]
893111

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