In risposta ai molteplici quesiti ricevuti in giornata sull'Ordinanza emanata da Regione Emilia-Romagna in accordo con il Ministero della Salute (leggi qui la notizia o scarica il documento allegato ndr.), una prima interpretazione è quella che i pubblici esercizi, in quanto attività economiche, non possono considerarsi luoghi di aggregazione pubblici o privati e pertanto non rientrano nelle misure sospensive di cui all'Ordinanza.
modifiche o interpretazioni ufficiali diverse saranno immediatamente comunicate.
che i pubblici esercizi che volontariamente vogliano chiudere i propri locali, dovranno fare riferimento all'art. 17 della Legge Regionale 14/2003 e successive modifiche che recita:
La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
Per maggiori informazioni
Stefano Gelmuzzi
Licom
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