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Dogane: gli ultimi interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19

Pagamenti in dogana differiti, sospensione delle attività di riscossione e calendarizzazione delle verifiche e degli accertamenti per non gravare sugli operatori, sempre però in ossequio al principio per cui i dazi doganali, in quanto risorse proprie, non sono tributi disponibili.

In coerenza con le disposizioni del Codice doganale dell’Ue, sono dunque queste le prime conclusioni degli interventi normativi in materia doganale ad oggi adottati con il DL 18.2020 (Cura Italia, leggi qui), integrate peraltro dalla produzione amministrativa dell’Agenzia Dogane Monopoli, che ha adottato ulteriori snellimenti per gli operatori nazionali.

Tuttavia, come osservato anche da CLECAT (European Association for Forwarding Transport, Logistic and Customs Services ndr.), le semplificazioni non sono ancora abbastanza e molto può essere ancora fatto per assistere gli operatori gravati oggi da una crisi di sistema che è, soprattutto, una crisi di liquidità che potrebbe non consentire alle imprese di far fronte agli impegni con l’Erario nei termini scadenzati a livello ordinario.

Si passano ora in rassegna le principali novità che interessano il settore doganale.

La sospensione delle attività di accertamento e controllo (art. 67 DL 18.2020)

Questa norma ha previsto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori, prorogando però il termine di prescrizione dell’accertamento di due anni.
punto, però, è intervenuta la Dogana con la nota 95986.2020 che ha illustrato come tale norma non si applica ai dazi ed agli altri diritti doganali, per i quali vale invece la norma UE del codice doganale, per cui il termine decadenziale per la notifica al debitore dell’obbligazione doganale è di tre anni.
auspica al contempo che l’attività degli Uffici, che dunque prosegue senza sospensioni, si concentri sugli accertamenti strettamente necessari, ossia quelli in scadenza, perché per i contribuenti gestire oggi verifiche, magari massive ed a posteriori, si può rilevare una criticità non sostenibile.
ultimo, è interessante la (discutibile) osservazione della Commissione Ue, riportata dalla stessa autorità doganale, per cui non è al momento in valutazione alcuna ipotesi di “posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'UE da parte degli operatori”.

La sospensione delle attività esecutive (art. 68 DL 18.2020)

Un secondo tema, pure rilevante, attiene agli effetti doganali delle disposizioni di cui all’art. 68 del DL 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
norma, che si applica anche agli atti di riscossione coattiva aventi ad oggetto tributi doganali, si applica pacificamente in quanto non incompatibile con il sistema di riscossione dei dazi previsto in ambito UE.
sull’art. 68, con la nota con la nota 95986.2020, viene anche esplicitato come si applichi anche ai dazi la disposizione del relativo comma 3, per cui è differito il termine per il versamento della rata dovuta per le definizioni agevolate dei carichi di riscossione; resta inteso che, al termine del differimento, il contribuente pagherà, unitamente, due rate, sia quella scadenzata, sia quella differita. 

La sospensione del pagamento periodico e differito dei diritti doganali (art. 92 DL 18.2020)

Altre precisazioni coinvolgono poi il richiamato art. 92 del DL 18/2020, che ha differito il pagamento dei diritti doganali, già corrisposti in via differita, di ulteriori 30 giorni.
questo tema, l’Agenzia Dogane Monopoli, con la Determinazione Direttoriale 98769/2020 ha disposto che la proroga di pagamento prevista per legge è stata, sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 92 del Decreto 18/2020, riservata ai soli soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”, intesi come tali quelli annoverati tra i codici Ateco di cui alla predetta Determinazione. Tra questi, si annoverano i trasportatori, i depositari, i corrieri, i vettori internazionali e, ancor più importante ai nostri fini, gli spedizionieri doganali e le imprese spedizione internazionale e i servizi logistici.
dunque esclusi gli operatori industriali o commerciali che agiscono direttamente con il loro conto, esclusi da un beneficio che, si ritiene, poteva essere concesso in via generalizzata, almeno per l’Iva all’importazione. Solo in questo modo il beneficio potrebbe dirsi completo ed in grado di concedere il dovuto respiro finanziario alle imprese importatrici profondamente colpite dalla attuale crisi.

Gli interpelli doganali – ITV, IVO e Customs decisions (art. 103 DL 18.2020)

Ai sensi dell’art. 103 del DL Cura Italia, sono sospesi i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, comprese le risposte ad istanze di interpello, i cui termini sono appunto sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
, si evidenzia che la disposizione non può trovare applicazione relativamente ai provvedimenti disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 22 del Codice Doganale dell’UE ed al Sistema delle Decisioni Doganali, ossia quella delle istanze e delle richieste di decisione tipiche doganali, come le ITV o le IVO; pertanto, le sospensioni dei termini per gli interpelli non si applicano per quelli richiesti dalla regolamentazione unionale, che è prevalente, salva proroga richiesta dall’autorità o dagli operatori.

Le franchigie all’importazione

Un’interessante intervento di prassi adottato dalle Dogane attiene alle procedure di importazione di DPI, mascherine ed altro materiale medico e sanitario, semplificate ai sensi delle disposizioni sulle franchigie di cui al Reg. Ue n. 1186 del 2009.
punto occorre però un warning importante, in quanto le operazioni aventi ad oggetto le predette merci effettuate da operatori commerciali per fini imprenditoriali possono, se ritenuto necessario, essere oggetto di decreti di requisizione per pubblica utilità, evento questo che rende molto pericolose le operazioni della specie se non effettuate da operatori sanitari, ospedalieri, caritatevoli o di generale assistenza. 

Il differimento delle dichiarazioni Intrastat

L’articolo 62 del Decreto Cura Italia stabilisce il differimento generale, tra l’altro, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.
sul punto, è bene chiarire che quanto precede ha effetto anche con riferimento alla sospensione dei termini per la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93. Pertanto, in base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

EUR 1 – proroga nuovo procedimento di rilascio

Infine, si segnala che è stata differita al 21 giugno 2020 la possibilità di rilasciare i certificati di circolazione EUR1 secondo la procedura di certificati previdimati, data oltre la quale si attiverà, invece, il procedimento di rilascio con istanza e procedimento di controllo ad hoc, sicuramente più gravoso per gli operatori.
scadenza prevista del 21 aprile 2020 è dunque posticipata di 60 giorni, non potendo gli uffici procedere ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni di esportatore autorizzato, le uniche che consentono agli operatori di rilasciare, in autonomia, un’autodichiarazione in fattura o in altro documento commerciale, la cui validità è pari a quella di un certificato Eur1.

Per maggiori informazioni

Matteo Roversi
Ufficio Export
[email protected]
893111
 

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