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SOA: Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-Bis

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23 Marzo 2023 Stampa

L’articolo 10-bis risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

La norma quindi vuole offrire uno strumento di garanzia, in particolar modo, per quei lavori di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi in parola.

Peraltro, tale medesima necessità è stata ancor prima avvertita in occasione della disciplina dei lavori privati di ricostruzione sismica (L’Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia) dove il riconoscimento di importanti contributi economici ha motivato l’obbligo di affidamento dei contratti oltre una certa soglia solo ad imprese in possesso di attestazione di qualificazione (SOA).

Ciò premesso, il riferimento all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 è un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione e, pertanto, si forniscono qui di seguito, e per quanto contenuto nel quesito, indicazioni puntuali circa i requisiti da verificare dell’attestazione SOA e i relativi termini temporali di attuazione della disposizione normativa. In altri termini, lo scopo sostanziale della norma non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Una interpretazione in tal senso della norma è, d’altro canto, tesa anche a favorire l’attività di verifica posta in capo al committente (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.

Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (v. Deliberazione n. 681/2019, che richiama Parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014, e, soprattutto, Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003). Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Idoneità ai lavori oggetto dei bonus edilizi

Da tale linea interpretativa si deduce che possono essere considerate idonee a svolgere i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma, non sarà necessario il possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica. Ai fini dell’applicazione temporale della norma si devono distinguere le seguenti ipotesi:

  • per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
  • per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023:
    • dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
    • oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
  • per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori:
    • dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
    • oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
  • per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano nei seguenti casi:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

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