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Le modifiche al DL 11/2023, c.d. “blocca cessioni”, dopo la conversione in legge

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27 Aprile 2023 Stampa

Con il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, il Legislatore ha di fatto introdotto un generale stop alle nuove comunicazioni di opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, inibendo tale possibilità a partire dal 17 febbraio 2023 per la generalità degli interventi edilizi, salvo poche, specifiche, deroghe.

Le principali novità

Le principali novità del decreto del 11 aprile 2023, n. 38  riguardano:

La proroga del termine per il superbonus sulle unità unifamiliari

Con l’introduzione dell’art. 01 al D.L. n. 11/2023, il Legislatore ha ulteriormente prorogato il termine per poter fruire del superbonus nell’aliquota del 110% per interventi su effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche.

Il termine del 31 marzo 2023 (già frutto di una precedente proroga), è infatti differito al 30 settembre 2023. Al fine di poter godere del termine più lungo rimane tuttavia necessario che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il divieto di acquisizione di crediti edilizi da parte delle PA

La Legge n. 38/2023 conferma il divieto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, di acquisire crediti edilizi derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020.

L’esclusione dalla responsabilità solidale in caso di dolo o colpa grave

Con l’integrazione del comma 6-bis, art. 121, D.L. n. 34/2020, la Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 interviene a modifica della documentazione che il soggetto cessionario deve possedere al fine di essere sollevato dalla eventuale responsabilità in solido per dolo o colpa grave in caso di violazioni inerenti le opere che hanno originato il credito.

Inoltre, la Legge di conversione n. 38/2023, prevede che il cessionario debba essere in possesso anche del contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. In aggiunta, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, è richiesta la documentazione tecnica prevista dal Decreto del MIT 6 agosto 2020, n. 329.

Le deroghe al blocco delle opzioni di cessione e sconto

L’art. 2, D.L. n. 11/2023 prevede un generale divieto di esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 121, D.L. n. 34/2020, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto stesso).

I commi successivi del medesimo articolo avevano previsto alcune deroghe a detto divieto che sono state estese e rimodulate ad opera della Legge di conversione del D.L. n. 11/2023. Le elenchiamo di seguito:

  • Interventi di eliminazione barriere architettoniche (75%):
    Spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, agevolabili con l’aliquota del 75%, come disciplinati dall’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020. Pertanto, il beneficiario può continuare a fruire, in luogo dell’utilizzo diretto in detrazione del beneficio, delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
  • Interventi superbonus.
    È ancora ammessa la possibilità di fruire delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in relazione agli interventi superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020), per i quali entro il 16 febbraio 2023:
    • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi comma 13-ter, del citato art. 119 (per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini);
    • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (per gli interventi effettuati dai condomini);
    • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Secondo quanto previsto dalla Legge di conversione del D.L. n. 11/2023, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3 :
      • già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. n. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati,
      • i quali alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Interventi “minori” (diversi dal superbonus): accordo vincolante tra le parti e data inizio lavori

Analogamente a quanto previsto per gli interventi agevolabili con il superbonus, anche nel caso di interventi agevolabili con i cd. “bonus minori” (ad es. recupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, ecc.), non si applica il divieto di esercizio delle opzioni di cessione/sconto qualora alla data del 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. Il testo del D.L. n. 11/2023 convertito in Legge, prevede che, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, è ammessa la deroga al divieto di opzioni di cessione/sconto anche qualora sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • Nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del Decreto) non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. n. 445/2000;
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d) (autorimesse e box auto), e 3, TUIR, e all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 (interventi antisismici).

Interventi eseguiti da IACP, cooperative edilizie, ONLUS, ODV e APS

A seguito dei lavori parlamentari, è stata introdotta un’importante deroga al divieto dell’esercizio di nuove opzioni di cessione e sconto a favore di determinati soggetti. Ai sensi del nuovo comma 3-bis, art. 2, D.L. n. 11/2023, il divieto di esercitare prime opzioni successive al 16 febbraio 2023, non opera infatti per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dal le stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, e ONLUS, di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, le ODV e le APS iscritte negli appositi registri.

I comuni colpiti da eventi sismici e eventi meteorologici in cui sia dichiarato lo stato di emergenza

Ulteriore deroga al divieto di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, è stata introdotta dal nuovo comma 3-quater, art. 2, D.L. n. 11/2023. Viene infatti previsto che detto divieto non si applica:

  • agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, vale a dire nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

La rateizzazione del beneficio

Attraverso l’introduzione ad opera della Legge di conversione n. 38/2023 dei commi 3-quinquies e 3-sexies, art. 2, D.L. n. 11/2023, è stata prevista la possibilità di estendere su dieci anni la fruizione dei bonus edilizi, tramite compensazione, qualora detti bonus siano stati trasformati in crediti, o tramite detrazione, nel caso del superbonus.

Fruizione di alcuni crediti edilizi in dieci anni

Previsto la possibilità per il cessionario o il fornitore di fruire in dieci rate annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 (in luogo del precedente termine del 31 ottobre 2022) e non ancora utilizzati, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Originariamente detta possibilità era prevista solo con riferimento ai crediti derivanti dal superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020). Ora è invece estesa anche a:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, per cui è prevista una detrazione pari al 75%);
  • interventi sismabonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013.

Detrazione del superbonus in dieci quote annuali

È stata previsto la possibilità per il contribuente di ripartire la detrazione, relativa a spese agevolabili con il superbonus e sostenute esclusivamente nell’anno 2022, in dieci quote annuali di pari importo (in luogo delle quattro ordinarie) a partire dal periodo d’imposta 2023.

La norma stabilisce inoltre detta opzione:

  • è irrevocabile;
  • è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, vale a dire Modello 730/2024 o Modello REDDITI 2024;
  • è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Focus SOA

L’art.2 ter prevede nome di interpretazione autentica in materia di condizioni per le detraibilità delle spese. Il comma 1 lettera riscrive le disposizione riguardante l’obbligo SOA. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.

art.2 – ter comma 1 lettera d

  • l’articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che: per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
  • il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
  • le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari

Scopri di più nella notizia dedicata o scarica il decreto in allegato!

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