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Sisma 2012: proroga termini MUDE e contributo Covid

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29 Giugno 2021 Stampa

L’ordinanza n°20 del 25 Giugno 2021, offre la possibilità alle pratiche MUDE in corso, di poter richiedere ulteriori proroghe oltre a quelle già previste con precedenti ordinanze, in caso di difficoltà accertata nel rispettare la fine lavori nei termini assegnati per la ricostruzione.

Sono inoltre riconosciuti a contributo i maggiori costi sostenuti per adeguare i cantieri alle misure di sicurezza anti Covid-19.

In sintesi

Art.1 – Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn° 29, 51 e 86/2012 e smi.
Per le istanze di contributo per le quali il termine di ultimazione dei lavori, ivi compresi eventuali periodi di proroga e sospensione, scade in data antecedente al 31 dicembre 2021, ai fini del completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, in via eccezionale l’ultimazione dei lavori può essere nuovamente prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori è accordato sulla base della quantificazione effettuata dal direttore dei lavori, il quale presenta al Comune le seguenti dichiarazioni:

  1. la percentuale dei lavori ammessi a contributo eseguita alla data di presentazione della richiesta;
  2. le motivazioni connesse alla necessità di previsione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori;
  3. la stima dei termini entro i quali eseguire la restante percentuale dei lavori ammessi a contributo e corrispondenti agli stati di avanzamento previsti all’art. 8 delle ordinanze nn° 29, 51, 86/2012 residuali rispetto alla percentuale di lavori di cui al punto 1);
  4. conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori stimato per l’esecuzione dell’intervento, comunque previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2021; utilizzando obbligatoriamente il modulo Nuovo termine di esecuzione dei lavori, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quale integrazione documentale.

Art.2 – Costi ed oneri per le misure per la sicurezza anti Covid-19
In deroga alle previsioni di cui all’art. 5 comma 2 dell’ordinanza 25/2020, esclusivamente per le istanze presentate ai sensi delle ordinanze nn°29, 51, 86/2012 per le quali il contributo è concesso in misura corrispondente al costo convenzionale, in via ulteriore ed eccezionale, è definito un limite massimo forfettario al contributo aggiuntivo a copertura dei maggiori costi ed oneri ammessi dalla medesima ordinanza, in misura pari al 3% dell’importo riconosciuto in sede di concessione.

Allegati

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