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Estensione del regime del reverse charge sulle ritenute

12 Novembre 2019 Stampa

Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un’opera o un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’ esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

I termini per versare gli importi

Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.

Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec

 – un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

 – tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;

 – i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:

– risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici.
i soggetti che, sebbene obbligati, non procedano al versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis , D.Lgs. 74/2000.

Per maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla propria sede Lapam di riferimento (consulta l'elenco completo, clicca qui)

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